Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

UTILI CONFRONTI PER LA CRESCITA PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI – LE FOTO

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IMG_2616Concluso l’evento formativo A.F.O.R.P.

Utili confronti per la crescita professionale e culturale degli imprenditori della sanità

Si è concluso con una larga partecipazione di associati l’evento formativo promosso dall’A.F.O.R.P. che si è svolto a Bari presso Villa Romanazzi Carducci.
I lavori sono stati introdotti dal Presidente Beppe Marchitelli che, dopo i ringraziamenti ai relatori e ai presenti, ha messo in risalto l’esigenza di offrire consulenza alle imprese nel comunicare in maniera continuativa ed efficace attraverso piani formativi mirati. Il Presidente si è soffermato sull’importanza di avviare utili confronti sulla legge regionale n.37 del 1° agosto 2014 ed in particolare sugli art. 20-21-22, che ha introdotto un modello organizzativo per gli acquisti degli enti regionali, che vede quale principale soggetto attuatore, la società in house denominata “Innovapuglia SpA”.

E’ intervenuto l’Avv.to Giuseppe Nocco che ha affermato: “devo dare atto al Presidente Marchitelli di porre estrema attenzione verso problematiche che attanagliano la categoria”. Ha ricordato l’intervista diffusa sulla Gazzetta in cui il Presidente affrontava le problematiche delle piccole e medie imprese che “sono subissate da nuove normative, con il sospetto che si voglia eliminare la concorrenza”. L’Avv. Nocco ha manifestato l’esigenza, interpretando il sentimento degli imprenditori, “di capire chi siamo, che facciamo, e se abbiamo un futuro”. “Perchè se la linea è quella che traspare dalle normative, dalle leggi che si accavallano l’una sull’altra, si ha il sospetto che il futuro è nero. Invece ritengo che queste giornate, determinano un risultato – ha continuato il professionista – che è quello di prendere cognizione dello stato delle cose per poter prendere iniziativa adeguate”.
Ha infine illustrato l’ordine del giorno dei lavori dell’evento formativo.
“La prima parte viene dedicata alla trattazione di alcune rilevanti novità legislative sul versante degli appalti pubblici, a livello comunitario, nazionale e regionale. I vari governi nell’ambito della spending-review, hanno analizzato i diversi modelli, organizzativi adottati dalle regioni, per ottemperare ai predetti dettati normativi. art. 20-21-22 della legge 37 del 01-08- 2014 che ha introdotto un modello organizzativo per gli acquisti degli enti regionali, che vede quale principale soggetto attuatore, la società in house denominata “Innovapuglia” SpA.
Il secondo intervento è stato spostato a data da destinarsi per motivi di salute del relatore Avv.to Michele Giangregorio. Doveva riguardare le innovazioni nella disciplina di appalti pubblici in relazione alle tre direttive: appalti per il settore ordinario, speciale e concessioni approvate dal Parlamento Europeo il 15 gennaio 2014. Le nuove direttive sono da riferirsi alla nuova strategia d’Europa 2020 dal momento che gli appalti pubblici vengono definiti al servizio delle Politiche dell’Unione Europea, come strumento per gli investimenti per gli enti pubblici e privati, delle strutture e servizi strategici. In condizioni che assicurano una cresciuta efficienza della spesa generata dalla domanda pubblica dai contratti lavoro, servizi e fornitura, a fronte di una ridotta disponibilità di risorse. Gli appalti in chiave europea rilevano anche ai fini di ulteriori politiche pubbliche, dal momento che le commesse pubbliche possano rivestire un ruolo strategico promuovendo l’innovazione nell’accesso al mercato delle piccole e medie imprese, compresa la tutela ambientale e la responsabilità sociale.
Il terzo intervento sarà tenuto dalla dott.ssa Marilena Pisani, della società Manpower. La relazione tratterà: “i principali strumenti a disposizione delle imprese finalizzate all’utilizzo dei lavori in modo flessibile, avendo riguardo anche alle modalità con cui accedere ai piani formativi finanziati dai fondi interprofessionali, quali organismi promossi da associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, a cui le aziende possono liberamente iscriversi. La dott.ssa Pisani tratterà le modalità d’iscrizione ad un fondo interprofessionale che consente alle aziende di richiedere contributi per finanziare la formazione dei propri dipendenti”.

E’ quindi intervenuto il Dott. Francesco Plantamura, Dirigente del settore Affari Generali e Appalti della Regione Puglia che qui di seguito riportiamo un’ampia sintesi.
“I cambiamenti che succedono intorno a voi che operate nel mercato come fornitori e che siete costretti ad adattarvi a questi mutamenti di scenari operativi soprattutto dal fronte legislativo.
La centralizzazione degli acquisti nella PA ha subito una forte spinta nel corso dell’ultimo triennio in Europa e anche in Italia. In conseguenza anche in Italia, in considerazione dall’emanazione delle cosiddette norme di spending review, che hanno di fatto condizionato in maniera significativa i comportamenti e le scelte delle stazioni appaltanti, nel corso delle decisioni e dei procedimenti di acquisti. La tendenza italiana sulla centralizzazione degli acquisti ritengo che sia un fenomeno di matrice europeo. Tanto che di esso si è occupata la Commissione Europea, nel corso dei suoi studi, ed ha pubblicato nel 2011 una ricerca intitolata “sintesi della valutazione dell’impatto dell’efficacia della legislazione europea in materia di appalti pubblici”. In questa ricerca vi è stata anche la trattazione della centralizzazione dei processi di acquisti per la Pubblica Amministrazione. In questo documento la Commissione europea non ha mancato di studiare l’evolversi dei comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni europee nel periodo 2006-2009. Nel solo anno 2009 si sono registrati 25mila appalti europei conclusi con strumenti di centralizzazione, andando a coprire nel 2009 circa 1/7 di tutti gli appalti che sono stati pubblicati nell’Unione Europea. Un dato significativo che ci fa riflettere sugli scenari che ci attendono. Tale fenomeno non è stato immune da perplessità e criticità dagli stessi Stati Europei. Che gli accordi quadro previsti dalla Centralizzazione degli acquisti possano ostruire la concorrenza a discapito delle piccole e medie imprese, che in questi processi non possiedono quella potenzialità per poter accedere alle gare centralizzate. Le piccole e medie imprese a livello europeo rappresentano il 99% del tessuto imprenditoriale e il 60% del Pil europeo e danno occupazione a 100 milioni di addetti. Così la Commissione Europea si è occupata di questo fenomeno ed ha pubblicato un codice delle buone pratiche, per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese negli appalti pubblici ed ha fornito agli Stati Membri questi suggerimenti. La Commissione ha suggerito di suddividere i contratti in lotti per facilitare l’accesso alle piccole e medie imprese, cosicché i lotti saranno corrispondenti alla capacità produttiva delle piccole e medie imprese.
Il secondo suggerimento è quello di sfruttare la possibilità degli operatori economici di raggrupparsi, facendo leva sulle capacità economiche e finanziarie delle imprese in ATI, e rappresenta una modalità di accesso delle piccole e medie imprese ad appalti più consistenti.
Terzo suggerimento: di indirizzare le stazioni appaltanti a concludere accordi quadri con diversi operatori economici e non con un unico fornitore. La Commissione Europea si è occupata anche di forniture sanitarie ed ha studiato quelle che sono le centralizzazioni che si sono diffuse in Europa, nell’ambito sanitario ed ha rilevato una tendenza a privilegiare l’acquisto, secondo il criterio del prezzo più basso, nell’ambito delle forniture sanitarie, trascurando così il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non dimentichiamo che se da un lato il criterio del prezzo più basso porti un risparmio nei confronti della PA, non si può dall’altro non considerare che non sempre sia il più opportuno, soprattutto nell’ambito sanitario, soprattutto perchè c’è bisogno di considerare molteplici aspetti qualitativi. La Commissione Europea ha richiamato gli Stati Membri per rendere quanto più espliciti i contenuti dei bandi di gara, la fissazione di criteri finanziari che siano quanto più proporzionati al valore della gara, l’alleggerimento degli oneri amministrativi .
IL Dott. Plantamura si è poi soffermato sui modelli operativi di altre regioni in materia di gare di appalti per forniture sanitarie e sulle nuove norme nazionali sopravvenute negli ultimi anni.
Introdurre una disposizione di legge con l’obbligo cogente di procedere all’aggregazione della domanda non sempre comporta i risultati attesi, soprattutto in termini di risparmio delle risorse pubbliche, ove tale obbligo non è accompagnato da un vero e proprio percorso informativo, formativo, organizzativo che consenta a tutte le amministrazioni coinvolte nel processo di aggregazione, di avere a disposizione i necessari strumenti concreti, pratici ed operativi.
Infine ha illustrato la legge 37 del 1° agosto 2014 ed in particolare si è soffermato sugli articoli 20-21-22. Ha fatto palesare una serie di problematiche soprattutto sulla più volte richiamata programmazione regionale che dovrà tener conti dei dispositivi di legge regionale.
Di seguito riportiamo gli articoli della legge 37 oggetto dell’approfondimento del Dott. Plantamura.

Art. 20
Soggetto aggregatore della Regione Puglia

1. La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, la Regione designa la società in house InnovaPuglia spa Soggetto aggregatore della regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2 il Soggetto aggregatore, in particolare, svolge le seguenti attività:
a) stipula convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e accordi quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs. 163/2006;
b) gestisce sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 163/2006;
e) gestisce le procedure di gara, svolgendo le attività e i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie), procedendo all’aggiudicazione del contratto;
d) cura la gestione dell’albo dei fornitori “on line” di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 22;
e) assicura lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
f) assicura la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPulia.

4. Il Soggetto aggregatore fornisce le attività di centralizzazione delle committenze e quelle ausiliarie, come elencate al comma 3, in favore della Regione e delle aziende ed enti del SSR, i quali sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale per la acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo le modalità individuate negli atti della Programmazione regionale di cui all’articolo 21, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l’utilizzo di altri strumenti telematici.

5. Il Soggetto aggregatore può svolgere, previa stipulazione di apposita convenzione, le proprie attività in favore dei seguenti soggetti:
a) enti e agenzie regionali;
b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni;
e) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui all’articolo 32 del d.lgs. 163/2006.

6. Con deliberazione di Giunta, la Regione Puglia disciplina le modalità operative in base alle quali le strutture amministrative regionali usufruiscono delle attività del Soggetto aggregatore secondo quanto previsto dal comma 4, approva lo schema della convenzione di cui al comma 5 e individua le modalità per la copertura delle spese e dei costi di funzionamento della centrale di committenza, elaborando un piano tariffario per l’utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore, distinguendo tra:
a) adesione alla centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso a convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della l. 488/1999, accordi quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs. 163/2006 e sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 163/2006;
b) adesione alla centrale di committenza per lo svolgimento delle funzioni di stazione unica appaltante ai sensi del d.p.c.m. 30 giugno 2011;
e) accesso all’albo dei fornitori on line di cui al r.r. 22/2008;
d) prestazione delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
e) utilizzo del servizio telematico denominato EmPulia.

7. Sono abrogati l’articolo 54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) e il comma 2 dell’articolo 42 della l.r.45/2012.

Art. 21
Programmazione regionale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore

1. Fatti salvi specifici obblighi di legge nazionale, con apposita deliberazione di Giunta regionale di approvazione del Piano regionale delle attività negoziali, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dell’analisi svolta dalla direzione dell’Area politiche per la promozione della salute, sono individuati le categorie di beni e servizi e i lavori che le aziende e gli enti del SSR acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di cui all’articolo 20, comma 3.

2. Gli enti e le agenzie regionali predispongono annualmente un piano delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, che trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini della programmazione di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione, sulla base dell’analisi svolta dalla struttura regionale competente e in ragione delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, sono individuati le categorie di beni e servizi e i lavori che la Regione e i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di cui all’articolo 20, comma 3, nell’anno di riferimento.

4. Nelle more dell’adozione degli atti di programmazione di cui ai commi precedenti, il Soggetto aggregatore continua ad assicurare in favore della Regione, degli enti e delle aziende del SSR lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 dell’articolo 20 già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nelle more dell’approvazione dei piani di cui ai commi 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende ed enti del SSR, nonché gli enti e agenzie regionali possono continuare a provvedere autonomamente all’acquisizione di lavori, beni e servizi. Gli atti indittivi delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi e i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari devono prevedere espressamente la facoltà delle aziende ed enti del SSR, nonché degli enti e agenzie regionali, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all’esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all’acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l’appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 costituisce motivo di valutazione negativa dell’operato degli organi di nomina regionale all’interno delle aziende, enti e agenzie di cui ai commi 1 e 2 ai fini della sussistenza della giusta causa di revoca dell’incarico da parte della Regione, fermi restando gli ulteriori eventuali profili di responsabilità.

7. Per il funzionamento del Soggetto aggregatore e per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di lavori, beni e servizi a livello regionale di cui alla presente legge, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.03.01, il capitolo di spesa n. 3415, denominato “Spese per la costituzione e il funzionamento del Soggetto aggregatore regionale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. E’ altresì istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 03.03.01, il capitolo di entrata n. 3310000, denominato “Soggetto aggregatore regionale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi. Entrate da convenzione”.
Art. 22
Modalità di organizzazione amministrativa per la aggregazione della spesa della Regione

1. Con atto di alta organizzazione, in applicazione dell’articolo 42, comma 2, lettera h), dello Statuto della Regione Puglia e dell’articolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), la Regione individua la struttura regionale competente di cui all’articolo 21, l’organizzazione e le relative funzioni prevedendo che tale struttura:
a) svolga le attività istruttorie e di analisi propedeutiche all’adozione delle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 6 dell’articolo 20 e ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 21, svolgendo attività di raccordo tra le strutture regionali e collaborando con la direzione dell’Area Politiche per la promozione della salute e con gli enti e le agenzie regionali;
b) sovrintenda e, se del caso, specifichi con determinazioni dirigenziali le modalità di esecuzione di quanto disposto con le deliberazioni regionali di cui alla lettera a) da parte delle strutture amministrative regionali. A tal fine, la struttura coordina le diverse strutture regionali acquisendo gli atti di impegno propedeutici alle procedure di acquisizione;
c) svolga le funzioni di stazione appaltante della Regione nei casi in cui tale funzione non sia affidata al Soggetto aggregatore;
d) monitori i prezzi di aggiudicazione e verifichi l’effettivo rispetto da parte delle strutture regionali e dei soggetti di cui al comma 5, lettera a), dell’articolo 20 di quanto disposto negli atti di programmazione.

2. L’atto di cui al comma 1 deve prevedere altresì che nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 la struttura amministrativa regionale individuata operi in raccordo con il Soggetto aggregatore regionale.
Infine ha relazionato la dott.ssa Marilena Pisani, della società Manpower che si è occupata, dei ” principali strumenti a disposizione delle imprese finalizzate all’utilizzo dei lavori in modo flessibile, avendo riguardo anche alle modalità con cui accedere ai piani formativi finanziati dai fondi interprofessionali, quali organismi promossi da associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, a cui le aziende possono liberamente iscriversi. La dott.ssa Pisani tratterà le modalità d’iscrizione ad un fondo interprofessionale che consente alle aziende di richiedere contributi per finanziare la formazione dei propri dipendenti”.

Ne è seguito un vivace e interessante dibattito.

 

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