Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Tirocini formativi legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022)

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La legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), all’art. 1, commi da 720 a 726, ha previsto la modifica delle normative in vigore in materia, demandando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano il compito di definire entro il 30 giugno 2022 i vari aspetti concreti della nuova disciplina normativa. Il tirocinio è stato definito come “un percorso formativo di alternanza tra studio e   lavoro, finalizzato   all’orientamento   e   alla    formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta” ed il tirocinio curriculare è stato definito come il tirocinio “funzionale al conseguimento di  un  titolo  di studio  formalmente   riconosciuto”.

Il legislatore ha inoltre ribadito che il tirocinio:

  • non costituisce rapporto di lavoro;
  • non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro  dipendente (prevedendo sanzioni nel caso in cui  il tirocinio sia svolto in modo fraudolento, ivi compresa la possibilità di conversione del tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato);
  • il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria prevista dalla legge 608/1996;
  • il soggetto ospitante è tenuto al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  ex D.Lgs. 81/2008  nei   confronti   dei tirocinanti, a propria cura

Inoltre, il legislatore ha indicato i criteri ai quali debbono attenersi i componenti della Conferenza per definire la nuova normativa, e cioè:

  • circoscrivere l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuare gli elementi qualificanti: riconoscimento  di  una  congrua  indennità  di  partecipazione (con rilevanti sanzioni pecuniarie per l’ospitante nel caso di violazione);  fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali  rinnovi; limiti numerici di tirocini attivabili in relazione  alle  dimensioni d’impresa;
  • definire i livelli essenziali  della  formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definire forme e  modalità  di  contingentamento  per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • prevedere azioni e  interventi  concreti volti  a  prevenire  e contrastare  un  uso  distorto  dell’istituto,  anche  attraverso  la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Si rimane a disposizione

Dott.ssa Rosanna Lacapra

 

 

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