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Studi di settore, correttivi anticrisi ma non per tutti

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Correttivi anticrisi solo per i contribuenti con lo stesso studio di settore per le annualità dal 2012 al 2015. Accesso negato a chi, ha iniziato l’attività dopo il 2011 e a coloro che, nel frattempo hanno modificato l’attività prevalente.

Il quadro T del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore – da inviare entro il prossimo 30 settembre – consente, a determinate condizioni , di poter beneficiare del correttivo «congiunturale» e di quello legato all’indicatore «Durata delle scorte» e va compilato solo dai contribuenti che nelle tre annualità di riferimento (2012-2013-2014) hanno dichiarato, ai fini dei redditi, lo stesso codice attività o applicato il medesimo studio di settore rispetto all’anno 2015.
a determinate condizioni

La compilazione. L’applicazione dei correttivi anticrisi prevede che il contribuente indichi nei modelli degli studi di settore relativi all’annualità 2015 alcuni dati necessari (si veda l’altro pezzo in pagina) che opportunamente rielaborati dal software comportano la rimodulazione della stima dei ricavi o compensi operata da Gerico 2016.

La compilazione del quadro T permette, infatti, l’attivazione del correttivo anticrisi denominato «correttivo congiunturale», oltre a consentire – qualora previsto dalla regole applicative del singolo studio di settore – l’accesso alle riduzioni previste per l’indicatore di normalità legato alla durata delle scorte.

Viceversa per quanto attiene agli altri due correttivi anticrisi previsti per il 2015, ossia quello denominato «correttivo di settore» e quello di tipo «territoriale», il loro funzionamento non dipende in alcun modo dalla compilazione del modello per gli studi di settore, poiché l’applicazione è insita nel calcolo stesso di Gerico.

Nel merito della questione va detto come le Entrate nella circolare 24/E/2016 (par. 5.5) hanno avuto altresì modo di ribadire che il quadro T è l’unica sezione del modello la cui compilazione, anche in presenza dei dati rilevanti, può essere volutamente omessa dal contribuente.

La compilazione
Riduzioni per i non congrui. Del resto i contribuenti che dovessero risultare congrui e normali, con l’analisi “tradizionale di Gerico”, non sono nemmeno interessati alla compilazione, in quanto le riduzioni previste non si applicano per i soggetti il cui esito risulta allineato con quello atteso dall’applicativo.

Al contrario chi non è congruo ha interesse a compilare il quadro T al fine di vedersi riconoscere, in valore assoluto, uno sconto sulla strada che porta alla congruità. Solitamente, infatti, il correttivo che scaturisce dalla compilazione del quadro T si presenta più generoso rispetto agli altri due (correttivo di settore e territoriale), anche se va ricordato – come già detto più volte su queste colonne – che l’effetto complessivo dei correttivi in Gerico 2016 si presenta decisamente in tono minore rispetto a quello previsto per gli scorsi anni.

Per i soggetti non congrui resta la possibilità di fornire indicazioni in merito alla situazione specifica utilizzando la spazio annotazioni di Gerico 2016, ovvero lo specifico software «Segnalazioni».

Riduzioni per i non congrui
Il focus sugli anni precedenti. Per la compilazione del quadro T è necessario, tuttavia, fare riferimento non solo alle istruzioni ministeriali presenti nel sito, ma anche a quanto spiegato dalla circolare 24/E (par. 5.5) che puntualizza in maniera più precisa le complesse regole compilative che governano l’utilizzo dei correttivi.

In assenza di un triennio pieno di attività (2012-2014), infatti, il quadro T non deve essere compilato, poiché è necessario non solo che nelle annualità di riferimento venga applicato lo studio di settore, ma anche che si tratti dello stesso studio di settore.
Dalla partita sono quindi esclusi coloro che hanno iniziato nel 2012 (il primo anno di attività opera una causa di esclusione) e chi ha cambiato attività prevalente nel corso del periodo che va dal 2012 al 2015 compreso.

Sotto questo profilo bisogna fare attenzione al fatto che alcuni applicativi informatici procedono a un reperimento automatico dei dati senza considerare né la specifica attività prevalente (studio di settore) né la presenza del triennio pieno. In queste ipotesi è necessario l’intervento manuale dell’operatore al fine di evitare errori che attraverso il semplice incrocio dei dati presenti in anagrafe tributaria potrebbero essere facilmente intercettati dall’amministrazione finanziaria.

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