SANITA’:CONSULTA BOCCIA TRE ARTICOLI DI LEGGE REGIONE PUGLIA
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(ANSA) – BARI, 13 NOV – La Regione non può bloccare le quote sul prezzo dei farmaci spettanti ad aziende produttrici, grossisti e farmacisti, né può abbassare ulteriormente il quorum di abitanti nei piccoli comuni per far aprire nuove farmacie; inoltre i dirigenti di Asl, aziende ospedaliere e istituti di ricerca e cura, giunti ai limiti di età, non possono automaticamente conservare l’incarico sino alla scadenza del mandato. La disposizione contenuta nell’art.14, peraltro, era finita nel calderone delle inchieste sulla sanità pugliese aperte dalla Procura di Bari. Il pm Desiré Digeronimo aveva fatto acquisire in agosto copia della legge per verificare se in questo modo fosse stata favorita illecitamente l’apertura di nuove farmacie. Il primo comma dell’art.14 delle legge 19/2008 modificava, infatti, i parametri per autorizzare l’istituzione di nuove farmacie, stabilendo, come criterio demografico, che nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ci debba essere una farmacia ogni 3.500 abitanti, rispetto ai 5.000 abitanti fissati dalla legge nazionale n.475 del 2 aprile 1968, chiamata ‘riforma Mariotti’. (ANSA). |
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