Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Per le Casse sanitarie salta la deduzione sui premi-rimborso  

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L’Agenzia delle Entrate dedica a welfare e premi di risultato la circolare n. 5/E del 28 marzo 2018. Il documento di prassi amministrativa afferma che non sono deducibili i contributi a una Cassa di assistenza sanitaria che coincidano o siano molto vicini all’importo della prestazione rimborsata al lavoratore.

 

L’Amministrazione censura la pratica delle c.d. Casse-lavatrici, il sistema cioè che consiste nel pagamento di un contributo vicino all’importo dei contributi già erogati. Per le Entrate in questi casi non è possibile ottenere la deduzione dal reddito dei contributi, ma deve applicarsi il regime della detrazione per le spese rimaste a carico dell’assistito.

 

L’art. 51, comma 2, lettera a) del Tuir stabilisce che i contributi versati dal datore di lavoro a enti e casse che svolgono assistenza sanitaria sono deducibili fino a 3.615,20 euro. Il documento chiarisce ora che la deduzione non spetta se il premio coincide o quasi con il rimborso.

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