Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

No al licenziamento dell’infermiere Asl se lavora qualche ora da privati

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No al licenziamento dell’infermiere Asl se lavora qualche ora da privati

Illegittimo il licenziamento dell’infermiere che, assunto presso una Asl, svolge saltuariamente attività presso un centro privato convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Lo puntualizza la Cassazione con la sentenza n. 13158/2015, depositata ieri.

La vicenda La Corte si è trovata così a dover decidere su un licenziamento intimato da una Asl veneta a un infermiere assunto presso l’azienda pubblica, ma trovato a lavorare anche presso altra struttura privata.
Sul punto la sentenza ha precisato che per arrivare a una misura così drastica di rottura con il prestatore la contestazione alla base deve essere di non scarsa importanza così come stabilito dall’articolo 1455 del codice civile.La decisione – facendo un excursus sulla vicenda – ha rilevato come le ore sottratte all’Asl e prestate presso il centro privato fossero circa due al giorno e nella fascia oraria 7,30-9,30.

Il totale mensile delle ore era quantificabile in circa 20. Secondo il prudente apprezzamento della Corte si trattava di una fascia temporale concordata con l’azienda sanitaria pubblica e che quindi non recava alcun pregiudizio sul piano sostanziale e organizzativo. Una volta, infatti, chiesto e accordato il permesso di assentarsi sarebbe stato compito dell’Asl organizzarsi in modo tale da non far pesare la momentanea assenza del dipendente. Il tutto poi doveva essere analizzato sulla circostanza che fosse prassi, presso l’Asl, chiedere dei permessi per effettuare anche prestazioni «extra-moenia».
La vicenda Stessa condotta, diversi trattamenti Altro punto a favore del dipendente consisteva nella circostanza che al lavoratore nulla era stato contestato quando la medesima prestazione presso il privato era stata svolta come socio di una cooperativa sociale. Non è sufficiente – prosegue la decisione – per ritenere giustificato un licenziamento che una disposizione di legge sia stata violata dal lavoratore o che un obbligo contrattuale non sia stato dal medesimo adempiuto, occorrendo pur sempre che tali violazioni siano di una certa rilevanza e presentino i caratteri dell’assoluta gravità.

Stessa condotta, diversi trattamenti Conclusioni Nella vicenda appare evidente, quindi, che nei confronti del dipendente ci potevano essere altri motivi che avevano portato a una misura così drastica: di certo non avevano natura lavorativa ma erano decisamente di natura più personale.

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