Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Niente spostamenti fra regioni fino al 15 febbraio e via libera all’area «bianca»

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Sono le principali novità introdotte con il decreto legge approvato dal Governo con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 30 aprile 2021.

 

Stato di emergenza prorogato al 30 aprile 2021, divieto di spostamento fra regioni confermato fino al 15 febbraio a prescindere dal colore e introduzione della zona “bianca”. Sono le principali novità introdotte con il decreto legge contenente le «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021» approvato nella notte tra il 13 e il 14 gennaio dal Consiglio dei ministri. Novità spiegate da un comunicato notturno di Palazzo Chigi.

Lo stato di emergenza

Il provvedimento proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del coronavirus ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. Il nuovo decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Spostamenti ridotti

Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Questo spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;

Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

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