Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Misure in materia di previdenza , lavoro e ammortizzatori sociali ‘’Legge di Bilancio 2022’’

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Pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

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Novità in ambito previdenziale, le misure riguardano in particolare:

  • l’accesso al pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, per il solo anno 2022 (Quota 102);
  • la modifica della disciplina dell’Ape sociale, prevedendo in particolare la conferma per tutto il 2022; l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che richiedeva che fossero passati 3 mesi dalla fine del godimento dell’intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI); estendendo la misura ad altre categorie professionali; riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso alla misura per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta;
  • la proroga dell’Opzione donna per l’anno 2022 nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (art. 1, comma 94).

Novità in ambito di lavoro, le misure riguardano in particolare:

Tirocinio: viene riordinata la disciplina sul tirocinio, definendolo come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare” e distinguendo tra curricolare ed extracurriculare. Si rinvia ad un accordo tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

Reddito di cittadinanza: rifinanziato per il 2022 rafforzando però i controlli da parte dell’INPS e rendendo più stringenti le condizioni per la sua fruizione e prevedendo per i datori di lavoro privati che assumono i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

NASpI e DIS-COLL: vengono apportate modifiche alla disciplina della NASpI, prevedendo in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022:

–     l’estensione agli operai agricoli a tempo indeterminato;

–     eliminando, per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2022, delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità;

–     la riduzione della NASpI del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal terzo);

–     la riduzione della DIS-COLL del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese);

–     la corresponsione della DIS-COLL per un numero di mesi pari al numero di mesi di contribuzione versata (anziché la metà dei mesi di contribuzione versata), con durata massima che non può in ogni caso superare 12 mesi (anziché 6 mesi) e con riconoscimento per i periodi di fruizione della indennità dei i contributi figurativi.

Ammortizzatori sociali: viene riordinato il sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare:

–     estendendo dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio, a tutti i contratti di apprendistato e ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni (finora erano richiesti 90 giorni);

–     prevedendo un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro

–     eliminando il divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione;

–     prevedendo l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni);

–     modificando la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale;

–     estendendo per la CIGS, dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza;

–     riordinando le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie;

–     ampliando i limiti di utilizzo dei contratti di solidarietà;

Contratto di espansione: viene prorogato per gli anni 2022-2023, abbassando la soglia di accesso allo strumento da 100 a 50 dipendenti;

Sgravi contributivi: sono previste varie misure di agevolazione, tra le quali, in particolare:

–     un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica;

–     uno sconto contributivo a favore dei lavoratori dipendenti;

–     l’esonero in via sperimentale, per l’anno 2022, dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato;

–     è riconosciuto, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100%, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022;

Congedo paternità: Viene reso strutturale, a partire dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermando la durata di 10 giorni, come previsto per il 2021. Inoltre, viene disposto che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

Cessazione attività produttiva: i datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50:

–     sono tenuti, almeno 90 giorni prima, a comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’ANPAL;

–     devono presentare alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’ANPAL, nei 60 giorni successivi alla suddetta comunicazione, un piano (avente una durata non superiore a 12 mesi) per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS.

Dott. ssa Rosanna Lacapra e Dott .ssa Maria Lacapra a disposizione per gli approfondimenti.

 

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