Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Lettera indirizzata al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia e ai Direttori Generali delle ASL

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Lettera indirizzata al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia e ai Direttori Generali delle ASL

Richiesta di applicazione dell’art. 8 della L.R. 30 maggio 2024 n. 24, rubricato “Modifica all’articolo 12 della l .r 9/2017”, pubblicata sul BURP n. 45 del 3-6-2024.

Come è noto all’Ufficio in indirizzo, l’art. 8 della L.R. n. 24/2024 ha modificato l’art.

12 comma 8 della L.R. n. 9/2017 facendo definitivamente chiarezza in ordine alla problematica del limite di età del responsabile sanitario di strutture private accreditate ed autorizzate. Nel dettaglio la norma ha precisato che “Alle strutture private accreditate con il S.S.R. ed a quelle autorizzate all’esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dall’art. 15-novies, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502”.

A tale conclusione giunge definitivamente il legislatore regionale, precisando, nella relazione illustrativa all’emendamento modificativo, che “Con il presente intervento si procede dunque ad emendare nuovamente il citato art. 12 comma 8 della LR n. 9/20217, ripristinando la volontà originaria del legislatore regionale di prevedere la non applicabilità del limite di cui all’articolo 15 nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 alle strutture sanitarie private e/o accreditate con il S.S.R. della regione Puglia”.

Ne consegue da ciò le AASSLL, in fase di predisposizione dei contratti valevoli per l’anno in corso, dovranno valutare le griglie autocertificate dagli erogatori privati accreditati, valorizzando non solo i responsabili sanitari ma anche il personale ultra 70enne presente nelle strutture private accreditate. Ciò in quanto:

– acclarato che la mancata valorizzazione delle figure professionali ultra settantenni costituiva diretta (ed errata, in quanto non disciplinata da alcuna norma) applicazione dell’art. 12 comma 8 della LR n. 9/2017;

– e precisato definitivamente che proprio l’art. 12 comma 8 della L.R. n. 9/2017, come modificato dall’art. 8 della L.R. n. 24/2024, non prevede alcun limite di età per i responsabili sanitari di strutture private accreditate, ne deriva che anche il personale delle strutture private accreditate deve essere valorizzato ai fini della valutazione della potenzialità della struttura.

In tale situazione, nello spirito di leale e corretta collaborazione tra la parte pubblica e quella privata, si invita il Dipartimento in oggetto a voler dare immediata comunicazione in tal senso alle AA.SS.LL. pugliesi, al fine di scongiurare:

– non soltanto un’applicazione distonica e frammentaria della norma in questione che rischierebbe di ingenerare una clamorosa disparità di trattamento tra gli erogatori pugliesi;

-ma anche l’attivazione di innumerevoli contenziosi innanzi al Giudice Amministrativo.

Confidando nell’accoglimento della richiesta, porgiamo distinti saluti.

La Presidente

Dott.ssa Claudia Sangirardi

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