Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Le dimissioni “protette”

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L’art. 55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 prevede che in caso di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, l’efficacia delle dimissioni è subordinata alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che in tal modo verifica che la scelta del genitore sia libera e non dettata da imposizioni datoriali.
Nello specifico, il lavoratore o la lavoratrice devono prima inviare la lettera di dimissioni o risoluzione consensuale al datore di lavoro e, successivamente, chiedere il colloquio con il funzionario incaricato dell’ITL per procedere alla convalida delle dimissioni.
Ma tali dimissioni “protette” sono revocabili al pari delle “dimissioni ordinarie” anche se convalidate?
L’INL con la nota 862 dell’8 maggio 2024, precisa che:
• le dimissioni possono essere revocate prima dell’emanazione del provvedimento di convalida da parte dell’ITL, ma anche successivamente allo stesso, purché prima della decorrenza delle dimissioni e alla risoluzione del rapporto.
• La decisione di revocare le dimissioni è soggetta a verifica da parte dell’Ispettorato che, «valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento» della convalida.
La revoca non è possibile se le dimissioni siano state convalidate e abbiano prodotto effetto. In tal caso, la ripresa del rapporto di lavoro può avvenire solo con il consenso del datore di lavoro

 

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