Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

La Regione non può imporre requisiti aggiuntivi al professionista iscritto all’albo

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La Regione non può imporre requisiti aggiuntivi al professionista iscritto all’albo
Va oltre il suo potere la Regione che riserva l’attività di consulenza aziendale solo ai professionisti con esperienza biennale, senza distinzioni tra chi è iscritto ad un albo e chi ha solo il titolo di studio.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2944 del 15 giugno fa incassare agli agrotecnici e ai medici veterinari una sentenza che i ricorrenti definiscono storica, perché mette fine alle interferenze delle Regioni nelle competenze dei professionisti.

L’occasione per la “svolta” è arrivata dall’impugnazione da parte dei professionisti di una delibera con la quale la Regione Emilia Romagna concedeva il bollino blu di consulente presso le aziende che beneficiano di aiuti comunitari solo a chi aveva due anni di esperienza professionale senza far pesare iscrizione all’albo e abilitazione.
La vicenda. Contro la regola, considerata arbitraria perché di fatto metteva sullo stesso piano iscritti all’Albo e non, i liberi professionisti fanno ricorso ai giudici amministrativi. Il Tar aveva annullato già in prima battuta la delibera per la parte contestata e il Consiglio di Stato si allinea respingendo l’appello della Regione. I giudici amministrativi chiariscono che la stessa istituzione degli albi è finalizzata a garantire professionalità e competenza. La vicenda La decisione.

L’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti, per via amministrativa, si sovrappone al valore abilitante dell’iscrizione determinando una discriminazione in danno dei liberi professionisti. La condizione dettata – sottolineano i giudici – si può considerare adeguata e giustificata per chi vuole fare il consulente contando solo sul titolo di studio, ma non lo è se imposta a chi è abilitato per legge a rendere quel tipo di prestazione.

Netto l’invito dei giudici a non fare invasioni di campo «Tantomeno la Regione può – si legge nella sentenza – con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti iscritti all’albo professionale». La decisione La reazione dei professionisti ricorrenti.
Il collegio nazionale degli agrotecnici affida ad una nota la sua soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato, considerata utilissima ad orientare le Regioni nella definizione delle regole sulla nuova consulenza aziendale del Programma di svuluppo rurale 2014-2020 in fase di avvio: un’occasione che porterà in Italia diversi miliardi di contributi europei. Il Consiglio di Stato arriva in tempo per evitare che le Regioni sconfinino «nelle attività riservate ai liberi professionisti a prescindere dall’Albo di appartenenza».

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