Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI CAMERA, DISPOSIZIONI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE PERSONALE SANITARIO

Benedetto Fucci - Parlamentare Conservatori e Riformisti
264

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI – PARLAMENTARE PDL – PRIMO FIRMATARIO DISEGNO DI LEGGE 

 È appena stato avviato in commissione Affari sociali della Camera (16 ottobre) l’esame del pacchetto normativo di riforma della responsabilità dei medici. I provvedimenti (due a firma di Benedetto Francesco Fucci del Pdl (259 e 262) e l’altro di Raffaele Calabrò sempre del Pdl (1324) contengono «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario».

Il primo provvedimento (a.c. 259) illustrato dal presidente della Commissione, nonché relatore dei provvedimenti, Pierpaolo Vargiu (Scelta civica), si incarica di contenere il contenzioso giudiziario sulle prestazioni dei medici attraverso una delega al Governo che fissi l’obbligo della copertura assicurativa per ogni struttura che esercita attività chirurgica; l’identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale; l’introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del rischio clinico; l’apertura a forme di conciliazione obbligatoria e la previsione della possibilità di avviare un’azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell’assicuratore.

La seconda proposta di legge (a.c. 262) punta innanzitutto a riformare la normativa vigente con la previsione del risarcimento danni a favore dei pazienti nel solo caso di dolo da parte del medico. Il provvedimento stabilisce poi la stipula di un contratto tra medico e paziente prima del ricovero che non comporti per il professionista l’obbligo di guarirlo ma quello di prestargli le cure appropriate e necessarie. Ci sono poi l’obbligo di stipula da parte di tutte le strutture sanitarie di una polizza assicurativa per responsabilità civile a vantaggio del personale medico e infermieristico, l’obbligo per l’assicuratore di tentare una conciliazione stragiudiziale in caso di controversia, e quello per le Asl e le strutture ospedaliere di dotarsi di uffici legali in servizio permanente.
Infine la proposta Calabrò sancisce tra le altre cose il principio per cui la responsabilità civile per eventuali risarcimenti è a carico della struttura sanitaria che deve essere assicurata in via obbligatoria.

Tra l’altro la stipula di una polizza assicurativa, secondo la proposta, diventa requisito per l’accreditamento o per le convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. Si disciplinano poi i contenuti della garanzia assicurativa per la responsabilità civile stabilendo per altro il ricorso obbligatorio alla conciliazione. Inoltre il termine di rivalsa per il risarcimento viene fissato a 5 anni e sono stabilite le procedure per l’istituzione dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio.

La terza proposta (a.c 1324) definisce l’atto medico e prevede che la responsabilità civile per eventuali risarcimenti sia posta a carico della struttura sanitaria, che deve obbligatoriamente essere assicurata e per questo deve dotarsi di una polizza assicurativa, condizione per l’accreditamento o per la convenzione di enti o di strutture private e per il finanziamento dell’attività di istituto per le aziende sanitarie del Ssn.

Le Regioni possono istituire un apposito fondo di garanzia per la responsabilità civile del personale di tutte le aziende sanitarie locali e ospedaliere del loro territorio, sostitutivo delle polizze assicurative, e un fondo di solidarietà sociale per il risarcimento delle vittime da alea terapeutica.

Sarò possibile anche avere un’unita di gestione del rischio clinico in grado di valutare costantemente tutte le performance interne professionali. All’unità sono attribuiti sia compiti di prevenzione dei rischi, sia funzioni attinenti alla fase successiva alla determinazione di evento infausto.

Comments are closed.