Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPUGNA LA LEGGE SUI PRECARI

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 Impugnata  la legge regionale della Puglia n. 5/2010 che consente la stabilizzazione di personale a tempo determinato dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario, violando la regola del pubblico concorso per l’accesso alla pubblica amministrazione, più volte ribadita dalla Corte Costituzionale, in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione.

Tre leggi regionali impugnate dal Consiglio dei ministri. È stata impugnata la legge regionale della Puglia n. 4/2010, che contiene norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali. Nel mirino di Palazzo Chigi alcune disposizioni regionali che prevedono la stabilizzazione e l’inquadramento di personale sanitario precario anche della dirigenza medica, in contrasto, spiega una nota del palazzo, con il principio del pubblico concorso, e con i nuovi principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica che, in sostituzione delle procedure di stabilizzazione consentite dalla legislazione statale, stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Le stabilizzazioni e gli inquadramenti che interessano i medici risultano anche in contrasto con la legislazione statale che regolamenta l’accesso alla dirigenza medica. Ultimo appunto: le disposizioni sono prive di copertura finanziaria.
Impugnata anche la legge regionale del Veneto n. 17/2010 che istituisce le direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e le direzioni generali delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. «Alcune disposizioni regionali, infatti, prevedendo l’istituzione delle direzioni aziendali e delle loro articolazioni – spiega una nota – senza specificare che all`istituzione dei relativi posti si provvede attraverso modificazioni compensative della dotazione organica complessiva aziendale (come disposto nel contratto collettivo), e senza prevedere la copertura finanziaria dei maggiori oneri di spesa sicuramente derivanti dall’istituzione delle nuove direzioni, violano il principio costituzionale secondo il quale leggi che importino nuove e maggiori spese devono indicare mezzi per farvi fronte. Le disposizioni violano, poi, spiega la nota, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e, intervenendo in materia disciplinata dal contratto collettivo, incidono su competenze riservate allo Stato.

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