Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Crediti Pa compensabili con le cartelle

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Nuovo termine per la compensazione dei debiti a ruolo con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Imprese e professionisti potranno compensare nel 2016 i loro crediti con i debiti iscritti a ruolo. Compensazione che sarà possibile per le cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2015.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 161 del 12 luglio il decreto dell’Economia del 27 giugno 2016 che fissa le modalità di compensazione, per l’anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pa.

L’articolo 1 del decreto, che è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sulla Gazzetta, stabilisce che le disposizioni previste dal decreto del ministro dell’Economia di concerto con il ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 2014 recante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per il 2016. I contribuenti potranno perciò compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Questa speciale compensazione è disciplinata dall’articolo 28 quater del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973. L’articolo richiamato dispone che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

A questo fine le certificazioni dei crediti che recano la data prevista per il pagamento sono usate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.

Nei casi in cui la pubblica amministrazione non versa all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione, entro sessanta giorni dal termine indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai ministeri dell’Interno e dell’Economia e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo.

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