Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Così il bollo sulle fatture elettroniche

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fattura elettronica

Così il bollo sulle fatture elettroniche
L’obbligo dell’assolvimento dell’imposta da bollo sulle fatture non soggette ad Iva costituisce un adempimento spesso trascurato, con conseguente rischio di sanzioni rilevanti (103 euro per ogni fattura) a carico del dipendente della pubblica amministrazione che riceve e gestisce quel documento.Oggi, con l’avvento delle fatture elettroniche la questione torna di attualità. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche in merito alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo che può ora essere assolta mediante utilizzo del modello F24, mentre sulla fattura elettronica andrà esplicitato che l’imposta è stata corrisposta ai sensi dell’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014. Modalità di pagamento dell’imposta. Con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, è stato disposto che «il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio».In particolare, il comma 1 dell’articolo 6 prevede che l’imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo “2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

– articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, istituito con la risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014.Per “documenti informatici fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal Dm devono intendersi i libri e registri di cui all’articolo 16, lett.

a), della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, n. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al citato Dpr.

Il comma 2 dell’articolo 6 prevede, inoltre, che “Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto”. Analogamente a quanto prevedeva il precedente Dm del 23 gennaio 2004, il comma 3 dell’articolo 6 del Dm in esame dispone che
“L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”.

Modalità di pagamento dell’imposta Le novità più recenti. La risoluzione 43/E del 28 aprile 2015 costituisce un utile strumento per meglio comprendere la portata delle innovazioni che riguardano il bollo sulle fatture elettroniche. Dal canto nostro, cogliamo spunto da tali novità, per riassumere la normativa vigente. L’articolo 13 della Tariffa, allegato A, parte prima, al Dpr n. 642/1972, che definisce i documenti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine, prevede che le fatture siano assoggettate ad imposta di bollo di 2,00 euro, quando di importo superiore a 77,47 euro.
L’articolo 6 della Tabella B allegata al citato Dpr 642, poi, prevede una generalizzata esenzione per le fatture soggette ad Iva (e quindi non per quelle esenti o non imponibili o fuori campo), introducendo il cosiddetto principio di alternatività tra Iva e bollo. In sostanza l’Iva e l’imposta di bollo sono tributi alternativi, nel senso che l’applicabilità dell’una esclude l’applicabilità dell’altra: infatti ai sensi dell’articolo 6 della Tabella, allegato B, al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 e degli articoli 13 e 14 della Tariffa allegata allo stesso decreto, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed i documenti in genere di addebitamento o di accreditamento di somme, riguardanti operazioni soggette ad Iva, sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.Ai fini dell’esenzione suddetta, i citati documenti devono contenere una delle seguenti indicazioni:

• l’importo dell’Iva;

• la dicitura che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva.Al contrario, sono soggetti all’imposta di bollo di 2,00 euro le fatture ed i documenti di importo complessivo superiore a 77,47 euro, emessi in relazione alle operazioni:

• fuori campo Iva, per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo, ovvero territoriale;

• escluse dal campo di applicazione dell’Iva;

• esenti da Iva ex articolo 10 del Dpr n. 633/1972.Nei casi suddetti l’imposta si assolve mediante applicazione di un contrassegno di bollo (ovvero del bollo virtuale) sul documento.Nell’ipotesi, infine, di fatture e di documenti contabili, in genere, che evidenzino sia importi assoggettati ad Iva sia non assoggettati al detto tributo, se questi ultimi sono di ammontare superiore a 77,47 euro, il bollo è dovuto (circolare ministeriale n. 1/301333 del 2 gennaio 1984).Conclusioni Il dipendente della pubblica amministrazione che riceve una fattura elettronica che non reca addebito di Iva deve dunque controllare che sulla stessa sia riportata la dicitura “imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6 del DM 27 giugno 2014”, salvo espressi casi di esenzione, sempre evidenziati in fattura.
Qualora invece la fattura fosse da assoggettare a bollo e non recasse alcuna indicazione, la stessa non potrà essere rifiutata, ma deve essere trasmessa in copia, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr n. 642/1972, all’Agenzia delle Entrate perché provveda alla regolarizzazione.
Fonte:IlSole24Ore

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