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Corte dei conti: per la consulenza non pubblicata su Internet danno erariale pari al compenso

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Il pagamento del compenso di un incarico di consulenza del quale non siano stati pubblicati i dati sul sito dell’amministrazione affidante costituisce danno erariale.
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia , con la sentenza 132/2016 ha chiarito la rilevanza dell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 127 della legge 662/1996, ora confluite nell’articolo 15 del Dlgs 33/2013. Queste norme obbligano le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso a pubblicare sul proprio sito i provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

La sentenza analizza il caso di un compenso (peraltro modesto) per un incarico liquidato al professionista da un responsabile di servizio di un Comune senza che però fossero stati pubblicati i dati sintetici descrittivi sul sito internet.
Lo stesso responsabile non si era curato di verificare la pubblicazione dei dati a fronte di un’osservazione mossa dalla ragioneria in sede di liquidazione del compenso.
In questa situazione, il pagamento del contratto, inefficace e liquidato in violazione dei principi di pubblicità dell’azione amministrativa, ha posto a carico dell’amministrazione il pagamento di un emolumento non dovuto in una situazione di scarsa trasparenza e illegittima mancanza di pubblicità; il danno cagionato risulta, quindi, pari alle somme pagate al professionista incaricate e non dovute in ragione dell’omessa pubblicazione dei dati.

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