Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

CERTIFICATI DI MALATTIA SENZA VISITA: FALSO IDEOLOGICO

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 Certificati di malattia senza visita: falso ideologico

Cassazione Penale, sent. 8 febbraio 2012, n.18687: “Il medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che rilascia un certificato medico di proroga della malattia senza effettuare la visita, ma solo sulla base di una telefonata del paziente commette il reato di falsificazione di certificati ai sensi dell’art.480 c.p.
Il paziente che, consapevole della falsità del certificato, lo utilizza si rende colpevole del reato di uso di atto falso”.

Un medico di base, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, aveva prorogato la prognosi di decorso della malattia di una paziente, senza averla visitata, sulla base di una telefonata in cui la stessa confermava al sanitario il persistere dei sintomi riscontrati nella precedente visita.

Per tale fatto, il medico è stato ritenuto colpevole del reato di falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Il reato contestato sanziona “il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

 

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