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Anticorruzione, per il «whistleblower» tutela solo se c’è la buona fede

Raffaele Cantone - Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione
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Raffaele Cantone - Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione
Raffaele Cantone – Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione

Il disegno di legge approvato dalla Camera , in prima lettura, il 21 gennaio 2016 mira a modificare le tutele oggi previste a favore dei whistleblowers (letteralmente «soffiatori di fischietto») dall’articolo 54-bis del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001) e a estendere il meccanismo delle segnalazioni al settore privato, rimasto sino ad oggi quasi totalmente sprovvisto di una disciplina ad hoc.
Le garanzie. Per quanto concerne il pubblico impiego, la proposta di legge, che dovrà ora essere esaminata dal Senato, stabilisce specifiche tutele per il dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, in buona fede segnali al responsabile della prevenzione della corruzione o all’Anac, ovvero denunci all’autorità giudiziaria ordinaria o alla Corte dei Conti, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In particolare, il segnalante non potrà essere «sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione». L’adozione di misure ritorsive è comunicata «in ogni caso all’Anac dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere».

Le responsabilità. Appare particolarmente innovativa, rispetto alla disciplina oggi vigente, l’introduzione del requisito della «buona fede» in un’ottica di responsabilizzazione del dipendente che, per beneficiare delle tutele, deve effettuare una «segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata», fermo restando che la buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave.
Inoltre, in modo quasi del tutto simile a quanto oggi già previsto, le tutele a favore del whistleblower non sono garantite ove venga accertata, anche sulla base di una sentenza emessa in primo grado – questa una delle novità -, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per altri reati commessi con la denuncia nonché nel caso in cui sia riconosciuta una responsabilità civile del dipendente in relazione a tali reati, nei casi di dolo o colpa grave.

I rischi disciplinari per le delazioni false. Non solo. Come ulteriore deterrente alle segnalazioni inveritiere o in malafede, viene previsto che, nel caso in cui al termine del procedimento penale, civile o contabile o all’esito dell’attività di accertamento dell’Anac, la segnalazione risulti infondata e non effettuata in buona fede, il dipendente è sottoposto a procedimento disciplinare dall’ente di appartenenza che potrà persino, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi, licenziare per giusta causa il whistleblower.
La proposta di legge stabilisce, inoltre, specifici limiti alla rivelazione dell’identità del segnalante che – in linea di principio – deve rimanere segreta. Proprio per garantire questa riservatezza, l’Anac, nell’ambito delle proprie linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, dovrà non solo prevedere l’utilizzo di modalità anche informatiche ma, addirittura, promuovere il ricorso a sistemi crittografati.
In aggiunta, al fine di una maggior tutela del whistleblower, la riforma prevede l’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie ove, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’Anac, venga accertata l’adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante oppure l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni o la non conformità delle stesse rispetto a quanto indicato dall’Anac.
Occorre rilevare, infine, come il disegno di legge intenda ampliare non solo il contenuto dell’attuale disciplina prevista dal Testo unico del pubblico impiego bensì anche la portata dei suoi destinatari. Le tutele si applicheranno anche ai dipendenti degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nonché, più in generale, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, e persino ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
I rischi disciplinari per le delazioni false

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