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Anac, in 30 giorni i pareri vincolanti per risolvere le controversie sulle gare: regole e modelli per le domande

Raffaele Cantone - Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione
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Raffaele Cantone - Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione
Raffaele Cantone – Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione

Terza versione in due anni per le regole che disciplinano l’attività di soluzione delle controversie offerta dall’Anac prima che i conflitti, sorti in gara, tra stazioni appaltanti e imprese trovino uno sbocco nelle aule di un tribunale («precontenzioso») . Questa volta, la revisione del regolamento serve ad adeguare le procedure di rilascio dei pareri dell’Autorità al dettato del nuovo codice degli appalti. La novità maggiore, introdotta dal Dlgs 50/2016 su questo fronte, lo ricordiamo, è la previsione dell’obbligo di adeguarsi alle indicazioni dell’Anticorruzione quando la richiesta di intervento viene formulata congiuntamente da imprese e Pa (articolo 211, comma 1, del nuovo codice).

Sul punto specifico l’Anac ricorda all’articolo 4 del regolamento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre) che «quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito».

Una volta ricevuto il parere vincolante Pa e imprese si trovano di fronte a due possibilità. La prima è quella di adeguarsi, comunicando la decisione via Pec all’Anac entro 35 giorni. la seconda è quella di contestare la soluzione proposta dall’Anac, avanzando un ricorso al Tar. Anche in questo caso la decisione deve essere comunicata all’Autorità via Pec entro 35 giorni.

Quando l’istanza viene presentata singolarmente, l’Anac rilascia pareri «non vincolanti», seppure autorevoli. Anche in questo caso però è possibile scegliere di adeguarsi alla decisione dell’Anac comunicandolo. Una scelta che può essere compiuta anche dagli altri soggetti interessati al parere, seppure non promotori della domanda di intervento dell’Autorità. In questo caso la scelta di aderire – e dunque trasformare il parere da non vincolante a vincolante – va comunicata entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di presentazione dell’istanza.

Qui si nasconde un’altra importante novità del nuovo regolamento. L’Anac ha infatti aderito al rilievo mosso dal Consiglio di Stato, relativoi all’obbligo di mettere a conoscenza tutti gli interessati dell’avvio della procedura di precontenzioso presso l’Anac, in modo da garantire a tutti la possibilità di contraddittorio. Per questo motivo, nel comunicato firmato dal presidente Raffaele Cantone che accompagna il nuovo regolamento, si comunica che tutte le istanze di precontenzioso presentate finora vanno riformulate e inviate di nuovo all’Authority. Motivo: la domanda va presentata da soggetti abilitati a rappresentare all’esterno la volontà di imprese e Pa, in modo da comunicare a tutti i controinteressati la volontà di avviare una procedura di precontenzioso «nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico».

L’ultima notazione riguarda i tempi di definizione delle controversie. Il termine per la presentazione di memorie e documenti scende da 10 a 5 giorni, mentre, come prevede il codice, il termine per l’approvazione dei pareri scende a un massimo di 30 giorni (prima se ne prevedevano 90), con l’applicazione della sospensione feriale ad agosto e il congelamento dei termini in caso di necessità di integrazione dei documenti o di supplementi di istruttoria.

 

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