Puglia, Giunta approva le determinazioni in ordine al trattamento economico dei Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del SSR.

 

La Giunta regionale ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 502/1995 e s.m.i. in materia di trattamento economico integrativo dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR, siano applicate anche ai Commissari Straordinari nominati ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 15/2018, con oneri a carico dell’Azienda o Ente del SSR. Ha stabilito altresì che il trattamento integrativo ex art. 1 del DPCM 502/1995 e s.m.i. potrà essere quindi corrisposto, in proporzione alla durata effettiva dell’incarico, a seguito di valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli stessi obiettivi assegnati annualmente ai Direttori Generali, e con la medesima metodologia,  con apposito provvedimento della Giunta Regionale per i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR. Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del S.S.R., il trattamento integrativo sarà corrisposto in proporzione alla durata dell’incarico, a seguito di valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli stessi obiettivi a tal fine assegnati annualmente al Direttore Generale dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.).