Prospetto informativo Legge n.68 / 99 – Disabili

Vorremmo puntare il Focus su un tema di rilevante importanza per i Datori di Lavoro Pubblici e Privati ‘’Legge n. 68/1999 ‘’.

Interessante è quanto stabilito dalla testata del Sole 24 ore del 24.09.2021 che così disponeva:

’L’ammontare dei fondi è stato definito dal decreto del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia, dell’8 luglio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 di martedì 31 agosto.

Obiettivo del fondo è quello di incentivare le assunzioni. Sfiorano i 74,5 milioni (77.455.197 euro) le risorse di cui potrà avvalersi per l’anno 2021 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dalla Legge n. 68/1999 e gestito dall’Inps, a cui queste somme saranno trasferite”.

La sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in crisi, comprese quelle che fruiscono della CIG ordinaria e in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale per Covid-19, non esonera i datori di lavoro dall’obbligo di invio del prospetto informativo disabili previsto dall’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999.

Compilazione e invio della comunicazione non sono obbligatori nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (per quanto si ritiene opportuno). Ciò ad eccezione delle aziende interessate da compensazioni infragruppo, sempre obbligate alla presentazione del prospetto.

Qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, sarà soggetta ad una sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 1°.

 

Importante è anche tenere da conto quanto stabilito per le CONVENZIONI TRILATERALI di cui alla Legge n. 68/99, art. 12 e 12bis.

 

Tali convenzioni sono stipulate tra 3 soggetti: l’Ufficio/Servizio per il collocamento mirato, il datore di lavoro obbligato e il terzo soggetto che sarebbe una cooperativa sociale tramite cui si prendono temporaneamente in carico le persone disabili dietro corrispettivo (commesse di lavoro). Tali convenzioni possono coinvolgere solo datori di lavoro privati e già con il primo inserimento lavorativo c’è la presa in carico del soggetto disabile da parte del terzo soggetto.

 

La convenzione trilaterale può essere stipulata per l’inserimento lavorativo temporaneo con fini formativi (art. 12, Legge n. 68/99). In questo caso l’avviamento/inserimento lavorativo ha come fine quello di formare la persona disabile.

Tale convenzione durerà 12 mesi e sarà prorogabile al massimo per altri 12 mesi alla cui scadenza il disabile ritorna definitivamente in forza al datore obbligato.

 

 

 

 

 

La convenzione può anche essere stipulata per l’inserimento lavorativo temporaneo di detenuti disabili.

 

La convenzione dovrà contenere il nominativo dei disabili interessati, il conferimento delle commesse di lavoro e la contestuale assunzione da parte del soggetto destinatario. Verrà indicata anche la durata della convenzione trilaterale.

 

Per le cd Convenzioni Quadro, la stipula deve essere preceduta dal parere del Comitato Tecnico e l’efficacia è subordinata alla validazione della Regione.

 

Infine, per le Convenzioni di cui all’art. 14, i soggetti disabili sono individuati dall’Ufficio/Servizio per il collocamento mirato, applicando i criteri previsti dalla Convenzione Quadro, previo parere del Comitato Tecnico.

L’inserimento è utile e dunque computabile ai fini della copertura della quota di riserva se il numero delle coperture è calcolato dividendo l’ammontare annuo delle commesse per il coefficiente di calcolo del valore unitario e se la copertura avviene nei limiti percentuali minimi tranne che per l’impresa con quota d’obbligo/riserva pari a n. 1 unità.

L’impresa deve adempiere agli obblighi per la residua quota di riserva, non coperta con lo strumento convenzionale.

Rosanna Lacapra e Eleonora Scurti restano a disposizione laddove voleste ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti