Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 20 maggio 2022, n. 51, inerente le «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina».

In caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato (art. 31, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) è  stata prevista la proroga sino al 30.06.2024, della possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, lo stesso lavoratore somministrato (assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. n. 21/2022).

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi occasionali, in merito alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, sono escluse le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali. La comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica.

Passando alla malattia o all’infortunio dei liberi professionisti, viene sospesa la decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico in caso di malattia o di infortunio, con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Viene previsto che i fondi di solidarietà bilaterale, possono assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Per quanto riguarda il collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, sono state previste le modifiche alla L. 29 marzo 1985, n. 113, con computabilità nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie  di  cui all’articolo 3 della legge 68/1999 e con l’obbligo degli installatori di reti pubbliche di   comunicazione elettronica e di telefonia accessibile  al  pubblico di comunicare l’elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali  sono stati  installati  o  modificati  i  centralini  telefonici  che comportino l’obbligo di assunzione (art. 12 septies, D.L. n. 21/2022).

Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. n. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater, D.L. n. 21/2022).

Si rimane a disposizione.

Cordiali saluti Dott .ssa Rosanna Lacapra e Dott.ssa Maria Lacapra .