Misure per favorire l’occupazione

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024 disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.

  • Segnaliamo in particolare che sono previsti:
  • incentivi per l’autoimpiego nelle attivita’ di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o  collegi. Sono destinatari dell’intervento i giovani di eta’ inferiore  ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) condizione di marginalita’, di vulnerabilita’ sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027; b) inoccupati, inattivi e disoccupati; c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politicaattiva Garanzia di occupabilita’ dei lavoratori GOL. (artt. 16-21);
  • si introduce il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi (artt. 22);
  • viene previsto, inoltre, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno (art. 23);

con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 10 (dieci) dipendenti (art. 24).