Le aziende che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a trasmettere, entro il 30 aprile 2024, il rapporto biennale sulla situazione lavorativa di genere

Le aziende che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a trasmettere, entro il 30 aprile 2024, il rapporto biennale sulla situazione lavorativa di genere. Le imprese che occupano fino a 50 dipendenti possono, invece, redigere il rapporto su base volontaria. Nel rapporto occorre indicare, i dati su genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, oltre a numerosi altri dati, tra cui il numero di lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento, coinvolti in attività di formazione professionale, nonché sottoposti a procedure di licenziamento o pensionamento.

 

In caso d’inadempimento dell’obbligo di trasmissione nei termini prescritti può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti.

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

 

I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale.

Sulla base dei dati contenuti nel rapporto, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022.

 

Il datore di lavoro tra le informazioni tenuto a trasmettere, deve indicare ulteriori informazioni quali il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza, l’importo della retribuzione complessiva corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice, con l’indicazione degli elementi accessori, delle indennità, degli elementi premiali della retribuzione, dei bonus e di ogni altro elemento retributivo o erogazione (anche in natura) eventualmente riconosciuti.

Alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione della prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato è concesso un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

L’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

 

Alle aziende che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere, inoltre, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti (INPS, circolare 27 dicembre 2022, n. 137).

 

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto all’art. 108, comma 7, così come modificato dall’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, infine, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei loro avvisi, un maggiore punteggio legato al possesso della certificazione di genere.

 

In caso d’inadempimento dell’obbligo di trasmissione del rapporto nei termini prescritti, la Direzione Regionale del Lavoro, previa segnalazione dei soggetti competenti, invita l’impresa interessata ad adempiervi entro 60 giorni.

Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga oltre 12 mesi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’impresa.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla verifica della veridicità del rapporto e quando esso risulterà mendace o incompleto troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro.