Lavoratori autonomi e assimilati

Gentili lettori,

con la circolare n. 25 dell’ 11.02.2022, l’INPS ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

Ciò sta a significare che, a decorrere dal 01.01.2022, per i collaboratori e le figure ad essi assimilate, l’aliquota contributiva è pari al 33%.

A tale aliquota, vanno sommate, in base alle figure che si prendono in esame, le aliquote aggiuntive cosi come specificate:

– 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia anche in caso di degenza non ospedaliera;

0,22% a sostegno della maternità e paternità;

1,31% per il finanziamento della prestazione DIS-COLL che risulta essere di sostegno di disoccupazione per le collaborazioni.

Questo tipo di contribuzione aggiuntiva è prevista sui compensi riconosciuti a chi riveste la carica di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti che siano con o senza personalità giuridica. Sono incluse anche le collaborazioni coordinate e continuative.

Per ciò che riguarda invece i compensi corrisposti a componenti di commissioni e collegi; amministratori di enti locali, venditori porta a porta; attività di lavoro autonomo occasionale; associati in partecipazione (non ancora cessati) e medici in formazione specialistica, la misura non si applica.

Per l’anno 2022, per quanto riguarda i Professionisti, le aliquote contributive per i lavoratori autonomi, per i titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono le seguenti:

25% aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);

A questa vanno sommate, a secondo delle figure prese in considerazione, le aliquote aggiuntive come in coda:

0,72%  a tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale;

0,51% per il finanziamento dell’ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa).

Sempre per il 2022, l’aliquota rimane al 24% per i collaboratori e assimilati, per i professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

Da ultimo, l’INPS puntualizza che il massimale di reddito previsto ai fini del calcolo del contributo è pari ad euro 105.014,00, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e similari e committente avviene nella misura di 1/3 e 2/3.

Il versamento per i professionisti (portatori di partita IVA) iscritti alla gestione separata l’onere è a carico loro, le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2022 si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente e il contributo per i professionisti è carico degli stessi.

Rosanna Lacapra e Eleonora Scurti  restano a disposizione laddove voleste ulteriori chiarimenti.