La cd TREGUA FISCALE

 

Egregi,

abbiamo ricevuto ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle misure  previste in quella che viene definita “Tregua fiscale”, introdotte dalla legge di Bilancio 2023.

Ed infatti, con la circolare n. 6/E del 20.03.2023, l’ente fornisce indicazioni sulla definizione agevolata delle somme dovute successivo al controllo delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari), sulle irregolarità formali, sul ravvedimento speciale delle violazioni tributarie nonché sull’adesione e sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

l’Agenzia sottolinea che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nel caso di lieve inadempimento previste dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973. Per le irregolarità formali, secondo l’Agenzia, risultano sanabili “l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta; i corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e non inviati alle Entrate, ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta”.

L’Agenzia, inoltre, precisa che per quanto riguarda il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, non vi rientra l’esercizio dell’opzione per la proroga ex art. 5 del D.L. n. 34/2019 del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati. Vi rientrano invece le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, sempre se non contestate.

Per l’adesione e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, gli atti derivanti dai controlli di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non rientrano nella definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Possono però essere però interessati dalla procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. L’Agenzia da ultimo, rende chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti tributarie, sulla rinuncia dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, sulla regolarizzazione degli omessi  pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, sull’ accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale e sulla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si rimane a disposizione.