Indennità una tantum di 200 euro

Egr.gi  Lettori

il D.L. n. 50/2002 ha previsto la cd indennità una tantum, di 200 euro che il datore di lavoro dovrà erogare nel mese di luglio 2022, ai dipendenti che ne facciano richiesta. Per poter accedere a tale misura, non bisogna essere titolari di trattamenti pensionistici né percepire il reddito di cittadinanza. Inoltre, si deve aver beneficiato nel primo quadrimestre del 2022, almeno per un mese, dell’esonero dello 0,80% di cui alla Legge n. 234/2021.

 

Il datore di lavoro erogherà l’indennità solo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (è ricompreso anche il contratto di apprendistato).

Il decreto disciplina diverse ipotesi in cui è prevista l’indennità a favore di altri beneficiari ossia:

 

  • Lavoratori domestici à a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro alla data del 18.05.2022. L’erogazione è effettuata dall’INPS direttamente al lavoratore previa domanda.
  • Percettori di NASPI e DIS-COLL à l’indennità è riconosciuta direttamente dall’INPS.
  • Collaboratori coordinati e continuativi à l’indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c. i cui contratti sono attivi al 18.05.2022. Ed inoltre è necessaria l’iscrizione alla gestione separata, non essere titolari dei trattamenti pensionistici che diano luogo all’indennità dei 200 euro, non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e avere un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. Anche in questo caso l’indennità verrà erogata direttamente dall’INPS previa domanda.
  • Percettori di indennità COVID19 à l’INPS riconosce tale indennità ai lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport.
  • Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittente à spetta a questa categoria di lavoratori se nell’anno 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. L’erogazione è effettuata dall’INPS direttamente al lavoratore previa domanda.
  • Lavoratori autonomi occasionali à l’INPS eroga l’indennità ai lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c. . condizioni per godere del beneficio sono l’accredito di almeno un contributo mensile nel 2021 ed essere iscritti alle gestione separata. L’erogazione è effettuata dall’INPS direttamente al lavoratore previa domanda.
  • Incaricati alle vendite a domicilio à l’INPS eroga il bonus se il reddito nel 2021 derivante da tali attività, sia superiore a 5.000 euro, se si è titolari di partita IVA attiva e se si è iscritti alla data del 18.05.2022 alla gestione separata , previa domanda.
  • Titolari del reddito di cittadinanza à riceveranno l’indennità di ufficio nel mese di luglio 2022. È però necessario che all’interno del nucleo non vi sia altro beneficiario di cui all’art. 31 e di cui ai commi da 1 a 16 dell’art. 32 del decreto.
  • Pensionati àse residenti in Italia, se titolari di un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30.06.2022 e se si è titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a 35.000 euro.

Il credito che il datore di lavoro maturerà per l’erogazione dell’indennità, sarà compensato nell’UNIEMENS del mese di luglio 2022.

Ricordiamo che l’indennità una tantum, può essere erogata una sola volta anche se si è titolari di più rapporti di lavoro e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Nella dichiarazione di spettanza dell’indennità una tantum ai sensi dell’art. 31 del DL 50/2022, il lavoratore andrà a dichiarare di non percepire alcun trattamento pensionistico e che né lui né altri membri del nucleo familiare sono percettori del reddito di cittadinanza. Infine andrà anche a dichiarare che non farà richiesta della stessa indennità ad altro datore di lavoro.

Si rimane a completa disposizione Dott ssa Rosanna Lacapra e CDL Canio Lacapra.

Cordiali saluti