IL PATTO PER LA SALUTE APPROVATO IN FINANZIARIA

 

Patto per la salute (articolo 2, commi da 56 a 94).
Norme attuative del Patto per la salute per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Incremento di 584 milioni per il 2010 e 419 milioni per il 2011 rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente, mentre per l’anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento del 2,8% rispetto al livello di finanziamento individuato per il 2011.

Lo Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-regioni. Rideterminata l’annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. Alle regioni sono infatti accreditate mensilmente le somme provenienti dal gettito dei tributi che concorrono al finanziamento della spesa sanitaria. La quota perequativa finanziata dall’Iva è invece corrisposta in via definitiva soltanto dopo la determinazione del Cipe e previa intesa sulla sua ripartizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni. Nelle more, il fabbisogno determinato dalla spesa sanitaria corrente è sostenuto dalle anticipazioni di tesoreria corrisposte a ciascuna regione in proporzione alla pre-determinazione provvisoria delle somme ad esse spettanti. La disciplina disposta per il triennio 2010-2012 assume come parametro di riferimento delle anticipazioni le maggiori somme stabilite dal comma precedente (57) in attuazione di quanto convenuto con le regioni nel nuovo Patto per la salute. La percentuale ordinaria delle anticipazioni è confermata al 97% delle somme spettanti ed è determinata al 98% per le regioni virtuose (adempienti rispetto alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa previste dalla normativa vigente). Per queste ultime è lasciata facoltà al ministero di aumentare ulteriormente quella percentuale «compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica». Confermate le disposizioni che, nelle more dell’intesa espressa dalla Conferenza, riferiscono l’anticipazione al valore della quota spettante a ciascuna regione in base all’assegnazione del secondo anno antecedente quello di riferimento e le disposizioni che autorizzano il tesoro alle compensazioni derivanti dalla mobilità sanitaria fra regioni e alla mobilità sanitaria internazionale. Aumenta di un miliardo, da 23 a 24 miliardi, l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia (articolo 20 della legge 67/1988), fermo restando che la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata all’effettiva disponibilità delle somme in bilancio. Le risorse per investimenti nel settore sanitario possono essere utilizzate dalle regioni per migliorare le procedure contabili sottostanti ai bilanci delle aziende sanitarie. In relazione alla spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale viene ridefinita la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Ssn, disponendo che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell’1,4% rispetto a quella del 2004. L’aggregato di spesa è definito in modo ampio e sono previste particolari modalità di calcolo escludendo dal computo alcune voci specificamente definite. Previsti alcuni adempimenti per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del Ssn, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l’efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti: la verifica del raggiungimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti è affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto dall’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Per il triennio 2010-2012, per l’applicazione delle misure sancite in tema di concorsi e assunzione di personale dai commi 10-13 del decreto legge 78/2009, i vincoli finanziari previsti per le amministrazioni interessate, si devono riferire, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della spesa introdotte con i commi 61, 62 e 63. I commi da 65 a 81 recano la disciplina per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario. In particolare sono previsto automatismi ulteriori, rispetto a quelli fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione. Viene definito il livello dello squilibrio economico regionale rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari –-o superiore – al 5%, ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5% qualora la regione non sia in grado di farvi fronte, che comporta la presentazione di un Piano di rientro dai disavanzi sanitari, di durata triennale. I commi da 68 a 72 regolano le nuove procedure per la predisposizione e l’approvazione del Piano di rientro da parte delle regioni. In caso di valutazione positiva del Piano esso è approvato dal Consiglio dei ministri e immediatamente esecutivo (comma 69), mentre in caso di mancata presentazione o riscontro negativo sullo stesso il Consiglio dei ministri nomina il presidente della regione quale commissario ad acta per la predisposizione del Piano nei successivi trenta giorni e per la sua attuazione. La nomina del Commissario ad acta comporta l’automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari). In via generale la periodicità della verifica dell’attuazione del piano avviene con periodicità trimestrale ed annuale. La Regione ha l’obbligo di rimuovere eventuali provvedimenti, anche normativi, che risultino di ostacolo all’attuazione del Piano. L’approvazione del Piano e la sua attuazione consentono l’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. I commi da 73 a 75 disciplinano i casi di inadempienza regionale rispetto all’attuazione del Piano, o del presidente della regione quale commissario ad acta per la predisposizione o attuazione del Piano, prevedendo da parte dello Stato l’adozione di tutti gli atti necessari nell’esercizio del potere sostitutivo, compresa la possibilità di nominare uno o più commissari ad acta con esperienza nella gestione sanitaria. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano, riscontrato in sede di verifica annuale, con conseguente formazione di un disavanzo sanitario, vengono altresì previste misure specifiche tra le quali l’incremento automatico delle aliquote fiscali regionali (comma 76). La nuova disciplina viene estesa anche alle regioni che al momento dell’approvazione della legge abbiano già avviato le procedure relative al Piano di rientro. Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate. Sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai Piani di rientro. Alle regioni interessate dai Piani è consentito utilizzare le risorse Fas a copertura dei debiti pregressi. Alle regioni sottoposte ai Piani per l’esercizio finanziario 2009 è consentita l’applicazione degli automatismi fiscali. I commi da 82 a 87 recano la disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto ad adempimenti diversi dall’equilibrio economico nel settore sanitario. Prevista la predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato al fine di recuperare le inadempienze. La sottoscrizione e attuazione dell’Accordo costituiscono condizione per l’accesso al maggior finanziamento da parte dello Stato. Vengono previste verifiche periodiche dell’attuazione del Piano e stabilite norme transitorie per le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere l’Accordo entro il 31 dicembre 2009. Prevista un’anticipazione di liquidità – pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Il rimborso dell’anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Con riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti – dirette, in particolare, a recuperare a favore del Servizio sanitario nazionale il valore degli extra sconti riguardante i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008 – di cui all’articolo 13 del decreto legge 39/2009, viene chiarito che il riferimento operato ai farmaci non coperti da brevetto attiene soltanto al brevetto sul “principio attivo”. Proroga di un anno del termine per l’adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private. Proroga al 31 dicembre 2011 del termine per rilascio della carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi, anche ai titolari di carta d’identità elettronica. Incrementato di 400 milioni per l’anno 2010 il fondo per le non autosufficienze. A decorrere dall’anno 2010, le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative, sono finanziate in appositi capitoli di spese obbligatorie, iscritti nello stato di previsione del ministero del lavoro, anziché nel Fondo nazionale per le politiche sociali, riducendo, conseguentemente, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito del trasferimento delle relative risorse ai pertinenti capitoli.
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