Il D.L. n. 50/2022 prevede un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

 

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità. Il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare di pensione o di reddito di cittadinanza, ai non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ai non beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’indennità è di importo pari a 200 euro e spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. È riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro. L’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022 e il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS. Da ultimo, non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile.

Rimaniamo a disposizione.

Cordiali saluti.

La Dott.ssa Rosanna Lacapra e la Dott.ssa Maria Lacapra .