IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA PARERE CONFERENZA DEI SINDACI PER NOMINA DIRETTORI GENERALI

DINO MARINO – PRESIDENTE COMMISSIONE SANITA’ – REGIONE PUGLIA 

 Il Consiglio regionale approva parere conferenza dei sindaci per nomina direttori generali

Oggetto: P.d.L. “Modifica all’art. 24 della legge regionale n. 25 febbraio 2010 n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

RELAZIONE
La legge regionale 5 agosto 2013, n. 21 (Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 e agli articoli 24 e 25 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) ha inteso novellare la disciplina in materia di nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitari regionale alla luce delle recenti novità legislative.
Tuttavia, prima che si pervenga alla nomina del direttore generale si ritiene imprescindibile recepire il parere della Conferenza dei sindaci dell’azienda sanitaria locale.
Pertanto, la presente proposta di legge si prefigge lo scopo acquisire il preventivo parere della suddetta Conferenza modificando il comma 9 della L.R. 21/2013.
La presente proposta di legge non rientra nella fattispecie di cui all’art. 34 della L.R. n. 28/2001, in quanto non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio regionale.

P.d.L. “Modifica all’art. 24 della legge regionale n. 25 febbraio 2010 n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

Art. 1
Modifica all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

1.    Il comma 9 dell’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 21 (Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Norme in materia sanitaria) e agli articoli 24 e 25 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
“9. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell’azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio  di  trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E’ fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina.”
La presente proposta di  legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.