Gare, nel requisito sul fatturato globale entrano anche i servizi «non identici»

Gare, nel requisito sul fatturato globale entrano anche i servizi «non identici»

(IlSole24Ore) – Tra i requisiti di capacità economico-finanziario negli appalti pubblici è richiesto anche il fatturato nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi; il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2098 del 27 aprile 2015, ha affermato che nel calcolo del fatturato globale dell’impresa partecipante, rileva anche quello realizzato non esclusivamente in servizi identici.
Il ricorso a seguito dell’aggiudicazione Un Comune, nel luglio 2012, aveva bandito una gara per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi ausiliari di supporto e pulizia nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido comunali; la gara era stata affidata a una Srl specializzata nel settore.
Il consorzio, secondo classificato nella graduatoria finale, impugnava il provvedimento di aggiudicazione davanti al Tar perché riteneva che la ditta vincitrice doveva essere esclusa per mancanza di uno dei requisiti di partecipazione e cioè:
1) adeguata iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo imprese della Cciaa per i servizi oggetto d’affidamento;
2) per difetto del fatturato imposto dal disciplinare di gara a dimostrazione della capacità economico-finanziaria.

I giudici di prime cure, con sentenza dell’aprile 2014, respingevano il ricorso.Il Consorzio, avverso la sentenza sfavorevole, si appellava al Consiglio di Stato sostenendo principalmente che la ditta vincitrice dell’affidamento non possedeva il fatturato richiesto dal bando di gara a dimostrazione della capacità economico-finanziaria, in quanto i servizi da quest’ultima indicati nella domanda di partecipazione, riguardavano attività non esattamente coincidenti con i «servizi ausiliari e di supporto e pulizia nelle scuole d’infanzia», che erano l’oggetto dell’affidamento. Il ricorso a seguito dell’aggiudicazione
L’analisi del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato rileva preliminarmente che l’articolo 41 del Dlgs 163/2006 afferma che il concorrente può attestare la propria capacità finanziaria ed economica attraverso il «fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi».
Nel caso in esame, evidenziano i giudici di Palazzo Spada, il disciplinare di gara e il capitolato hanno richiesto che il concorrente avesse «conseguito negli ultimi tre esercizi (2009, 2010 e 2011) un fatturato globale di impresa non inferiore a Euro 3.300.000 e un importo non inferiore a Euro 650.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per i servizi ausiliari di supporto e pulizia nelle scuole dell’infanzia», senza ulteriori precisazioni e, tantomeno, specificazioni limitative o restrittive al riguardo.
La normativa in materia di appalti pubblici, osserva il Consiglio di Stato, sottolinea in modo chiaro che il fatturato rilevante per i fini considerati è quello realizzato “nel settore oggetto della gara”, e non esclusivamente nei servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale.
Nel caso in esame poiché la normativa contenuta nel Codice degli appalti pubblici, chiarisce che il fatturato da considerare è quello riguardante tutti i servizi e le forniture rese nel settore oggetto della gara e, il disciplinare di gara non contiene richieste specifiche in merito, le motivazioni del ricorso sono da respingere.

Tra l’altro i giudici di Palazzo Spada, nella loro disamina, evidenziano che l’attività svolta dalla società vincitrice della gara ha una effettiva rispondenza, rispetto al settore oggetto della disciplina di gara, per cui non è neppure molto chiara la contestazione del Consorzio ricorrente.

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