Dirigenti a tempo solo tramite concorso

L’affidamento di incarichi dirigenziali dirigenziali a tempo determinato (articolo 110, comma 1 del Tuel) deve avvenire sempre sulla base di una selezione pubblica. L’Autorità nazionale anticorruzione ha preso in esame con la deliberazione n. 87/2016un caso nel quale un incarico dirigenziale è stato conferito direttamente, senza la procedura selettiva preliminare, come previsto in base alle modifiche apportate al quadro normativo dalla legge 114/2014, all’epoca dei fatti appena entrata in vigore.

Il caso
L’Autorità evidenzia che questo comportamento determina violazione della legge e censura anche l’utilizzo di soluzioni combinate con altre norme del Tuel, al fine di superare i limiti posti dalle nuove disposizioni. L’analisi del caso specifico ha infatti permesso di accertare un’originaria sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, di un incarico quale componente dello staff di diretta collaborazione con il sindaco in base all’articolo 90 del Tuel e di un incarico dirigenziale in base all’articolo 110. Questa situazione, tuttavia, ingenerava una violazione di quanto previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo 90, che stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale.

Il caso
Le violazioni
La criticità era stata rimossa, ma in sede di nuova attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato non è stata effettuata la procedura selettiva e il sindaco ha conferito l’incarico allo stesso soggetto in contrasto con l’articolo 110, comma 1 del Tuel. Allo stesso dipendente sono stati poi conferiti altri incarichi, tuttavia in base all’articolo 109, comma 2, del Tuel, il quale si riferisce all’attribuzione delle responsabilità funzionali nei Comuni privi di dirigenti; ma su questi l’Anac ha rilevato il contrasto con la norma, posto che l’ente era dotato di soggetti con qualifiche dirigenziali e che al pluri-incaricato era stata attribuita la qualifica dirigenziale con l’affidamento ex articolo 110, comma 1. L’Autorità fa rilevare che, per evitare simili problemi, è necessaria una regolamentazione specifica molto dettagliata, in modo tale da evitare situazioni di confusione nei procedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di attribuzione delle posizioni organizzative.
Le violazioni