Decreto Trasparenza sulle condizioni di lavoro trasparenti all’interno dell’Unione europea

In Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, è stato pubblicato il c.d. Decreto Trasparenza sulle condizioni di lavoro trasparenti all’interno dell’Unione europea. Le nuove regole, in vigore dal 13 agosto 2022, si applicano alle seguenti tipologie di contratti di lavoro stipulati sia con lavoratori privati sia con i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (e a quelli degli enti pubblici economici):

  • subordinato (a tempo determinato e indeterminato, anche part-time);
  • in somministrazione (a tempo determinato e indeterminato);
  • intermittente;
  • di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
  • di collaborazione coordinata e continuativa;
  • di prestazione occasionale;
  • con i lavoratori marittimi e della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
  • con lavoratori domestici.

Le disposizioni del decreto 176/2022 si applicano sia al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro per le nuove assunzioni sia a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le dettagliate informazioni sotto indicate che riguardano in particolare:

Identità delle parti, luogo di lavoro, sede domicilio del datore, inquadramento livello e qualifica, data di inizio del rapporto, tipologia di rapporto (se a termine con l’indicazione della durata e della conclusione), durata del periodo di prova, formazione, durata ferie e altri congedi retribuiti ovvero modalità di determinazione e di fruizione degli stessi,  procedura, forma e termini del preavviso, importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi periodi modalità di pagamento, programmazione dell’orario normale di lavoro e condizioni per il lavoro straordinario e suo trattamento (nonché meccanismi di cambio turno se orario non programmabile).

Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata per cinque anni a comprova in caso di controlli.