Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24, ha aggiornato le misure di contrasto e prevenzione

Il Governo, con il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24, ha aggiornato le misure di contrasto e prevenzione previste dalle disposizioni in essere.

Per lo SMARTWORKING, le disposizioni sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 in tema di lavoro agile e semplificato/emergenziale anche senza gli accordi individuali così come le disposizioni relative ai lavoratori fragili (prestazione lavorativa in modalità agile).

Fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati al comma 1, lett. a) (mezzi di trasporto, funivie/cabinovie/seggiovie con cupole paravento con finalità turistico-commerciale, sale teatrali/sale da concerto/sale cinematografiche/locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali assimilati, eventi/competizioni sportive) è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Tale obbligo non sussiste qualora, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Per i lavoratori, anche addetti ai servizi domestici e familiari, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.

Dal 1° aprile 2022 permane il divieto di muoversi dalla propria abitazione o dimora solo per le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria perché positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento cessa all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare: la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID saranno soggetti al regime dell’auto sorveglianza (consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data del contatto, e di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare in caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

Si rimane a disposizione dott.ssa Rosanna Lacapra e Avv Eleonora Scurti.

Cordiali saluti