E’ in vigore dallo scorso 14 luglio il cosiddetto Decreto Dignità che introduce alcune novità in materia di lavoro. Sul fronte lavoro, le disposizioni di maggiore interesse riguardano il contratto a tempo determinato il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. La durata massima del contratto a tempo determinato è fissata in 12 mesi. Valgono 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Anche la durata massima di più contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro viene fissata in 24 mesi.
Proroghe e rinnovi
Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo in presenza di almeno una delle condizioni a o b sopra citate.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, sempre solo in presenza di almeno una delle condizioni a o b riferire sopra. Il numero massimo delle proroghe è ridotto a quattro volte. Ogni rinnovo a partire dal secondo avrà un costo contributivo crescente dello 0,5%
Applicazione
Tali disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Licenziamento e indennità
L’indennità prevista in caso di licenziamento senza giustificato motivo o giusta causa è fissata in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.