Decontribuzione Sud, aiuti di importo limitato

Per quanto attiene alla Decontribuzione Sud, alla voce “aiuti di importo limitato”, la Commissione ritiene che gli aiuti di stato siano compatibili con il mercato interno di cui all’art. 107, par. 3, lettera b) del TFUE, se si rispettano anche le seguenti condizioni:
– Siano di importo non superiore a 400.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero non superiore a 35.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e acquacoltura,
– Siano concessi entro e non oltre il 31.12.2022,
– L’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Per poter fruire degli aiuti, è necessario che le imprese destinatarie, siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale derivante proprio dalla guerra in Ucraina.
Questo requisito non deve essere ricollegato necessariamente ad un aumento dei prezzi dell’energia perché l’aggressione della Russia ha, in vero, provocato una vera e propria crisi anche per ciò che riguarda le catene di approvvigionamento fisico (soprattutto nelle regioni del Sud Italia che versano già in condizioni di svantaggio).
Da ultimo, per l’applicazione dell’esonero contributivo periodo 01.01.2023-31.12.2029, va visto l’esito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. (TFUE), sempre nel rispetto delle condizioni previste sugli aiuti di Stato.