D.LGS. 231/2001: CHIARITO IL SIGNIFICATO DI “INTERESSE” DELL’ENTE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  

Come noto, il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto una particolare forma di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente alla commissione di illeciti penali da parte di amministratori, dirigenti e sottoposti che si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente compiuto il reato.

Gli illeciti penali ai quali fa riferimento il d.lgs. 231/01 (c.d. “reati presupposto”) e per i quali l’organizzazione può essere sanzionata sono numerosi e di diversa tipologia.

Tra i reati presupposto, i delitti colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e in materia di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro sono oggetto di numerose condanne intervenute in materia di “231”.

Sono molteplici, infatti, le sentenze che hanno condannato le Società per responsabilità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, non ultima la sentenza n. 30231 del 3 agosto 2021 con la quale la IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a carico di una società, a seguito di un grave infortunio sul lavoro.

Nel confermare la condanna, la Corte Suprema ha chiarito alcuni rilevanti principi che continuano a rendere la sicurezza sul lavoro tra i reati presupposto da sorvegliare maggiormente da parte degli enti societari per evitare la realizzazione dei reati e le conseguenti sanzioni.

Tra questi, in particolare, la Corte si è soffermata sulla nozione di “interesse” a vantaggio dell’ente In tema di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art.5 del d.Lgs 231/2001.

Nella sentenza in esame, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una lesione personale occorsa a un lavoratore durante le attività di taglio di un pannello di polistirene estruso effettuate per mezzo di una sega circolare sprovvista di spingitoi.

Tale lesione era stata causata poiché il lavoratore che era stato immesso nell’attività produttiva sprovvisto di adeguata formazione professionale e, quindi, in manifesta violazione delle norme antinfortunistiche previste dall’art. 37 del d. Lgs. 81 del 2008 circa gli oneri di formazione dei lavoratori.

Sul punto, la Cassazione ha chiarito che la nozione di “interesse” a vantaggio dell’ente ex art.5 del d.lgs. 231/01 è configurabile anche qualora – come nel caso di specie – l’erogazione della formazione professionale ai dipendenti sia inadeguata per il numero di ore o le modalità di svolgimento.

La motivazione risiede nel risparmio di spesa che l’Ente ha ottenuto conseguentemente alla scelta di ridurre le assenze dei lavoratori dovute alle sessioni di formazione, con la conseguenza di aver immesso nell’attività produttiva dipendenti non adeguatamente formati ed allertati sulle possibili insidie che il luogo di lavoro può presentare.

Tale risparmio è stato, pertanto, reputato dalla Suprema Corte idoneo a configurare un vantaggio per l’ente ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 231/01 e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa dell’ente nell’ipotesi di lesioni colpose cagionate sul luogo di lavoro.

In caso di accertamento della responsabilità, si precisa che la normativa prevede l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie a carico dell’azienda (da un minimo di € 25.800 euro ad un massimo di € 1.549.000) e, in alcuni casi, anche di pesanti sanzioni interdittive (divieto di esercitare l’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; finanziamenti e contributi pubblici; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi).

A titolo esemplificativo, nella tabella che segue, si riportano le sanzioni applicate ai delitti colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e in materia di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro:

REATO SANZIONE PECUNIARIA SANZIONE INTERDITTIVA AMBITO APPLICATIVO

Omicidio colposo

(art. 589 c.p.) commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

(omessa valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento)

1.000 quote

(da € 258.000 a € 1.549.000)

a)                  l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

b)                la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c)                 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

d)                l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e)                il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

≥ 3 mesi e ≤ 1 anno

Art. 55, c.2, d.lgs. n. 81/2008

Omicidio colposo

(art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

≥ 250 quote e

≤ 500 quote

(da € 64.500 a € 774.500)

Come sopra Aziende diverse da quelle di cui sopra

Lesioni personali colpose

(art. 590, co. 3, c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

≤ 250 quote

(da € 258 a € 64.500)

Le medesime sanzioni interdittive di cui sopra per una durata non superiore a sei mesi Tutte le aziende

 

Rosanna Lacapra e Antonio Valentini restano a disposizione laddove voleste ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti