CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA: dal 12 giugno via alle comunicazioni

Il ministro Giorgetti ha firmato il DM (decreto attuativo)  che detta le disposizioni applicative per usufruire del credito di imposta per le strutture produttive ubicate nella ZES UNICA, istituita con il D.L. 124/2023, cosiddetto Decreto Sud.

A breve il modello per le domande.

Il provvedimento definisce:

  • i soggetti beneficiari,
  • gli investimenti ammissibili,
  • la misura del credito d’imposta,
  • la procedura di accesso al beneficio.

Dal 12 giugno al 12 luglio 2024, sarà necessario comunicare alle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

A tal fine, si evidenzia che il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, deve ancora essere pubblicato con provvedimento ADE.

Tra gli adempimenti a carico delle imprese, oltre alla comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, è prevista anche una certificazione obbligatoria, rilasciata dal revisore dei conti o da una società abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.

 

I soggetti beneficiari:

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica.

Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Per il settore agricolo il nuovo decreto Agricoltura, il DL n. 63/2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio. Contiene una serie di interventi a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e uno degli obiettivi preposti è quello di sostenere il lavoro in agricoltura. Tra le misure previste, c’è anche la rimodulazione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, con alcune modifiche rispetto all’originario Decreto Sud.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

 

Gli investimenti ammissibili:

Sono agevolabili i progetti di investimento realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014 che definiscono i concetti di “investimento iniziale”, “attività uguali o simili”, “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica” e gli “Aiuti a finalità regionale agli investimenti”.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

 

La misura del credito d’imposta:

Il credito d’imposta massimo che le imprese possono ottenere varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento.

In particolare:

per progetti di investimento inferiori ai 50 mln. di euro

  • in Calabria, Campania e Puglia: 60% per le piccole imprese, 50% per le medie e 40% per le grandi imprese;
  • in Basilicata, Molise e Sardegna: 50% per le piccole imprese, 40% per le medie e 30% per le grandi imprese;
  • 15% in Abruzzo, in quelle zone indicate dalla Carta degli aiuti a carattere regionali 22-27;
  • nelle aree di Taranto in Puglia e del Sulcis in Sardegna: 70% per le piccole imprese, 60% per le medie e 50% per le grandi imprese;

oltre i 50 milioni l’incentivo deve essere calcolato secondo la metodologia dell’“importo di aiuto corretto”.

 

Cumulabilità:

Il credito d’imposta non sarà cumulabile con quello del programma Transizione 5.0  ma sarà cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

 

La procedura di accesso:

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

A tal fine, si evidenzia che il relativo modello di comunicazione, con le relative istruzioni deve ancora essere pubblicato con provvedimento AdE.

Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l’eventuale riparto.

Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Ringrazio dott Piccolo Roberto .