Comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una circolare in merito all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Il nuovo obbligo di comunicazione interessa i committenti che operano in qualità di imprenditori. Si aggiunga che la disposizione riguarda i lavoratori autonomi occasionali così come da definizione di cui all’art. 2222 c.c. ossia coloro i quali compiano un’opera o un servizio a fronte di un corrispettivo mediante lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione verso il committente.

Nella fattispecie viene sancito che la Legge n. 215 del 2021, di conversione del DL n. 146/2021 ha introdotto dal 21 dicembre scorso un nuovo obbligo di comunicazione per svolgere attività di monitoraggio e evitare forme elusive nel ricorso ai lavoratori autonomi occasionali.

Ed infatti, l’avvio di tali categorie di lavoratori, è oggetto di comunicazione preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale competente per territorio tramite messaggio o posta elettronica con le modalità operative di cui all’art. 15, comma 3 del decreto legislativo 15.06.2015, n. 81. In caso di violazione, si applicherà la sanzione da 500 euro a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui la comunicazione sia stata omessa o ritardata.

Restano esclusi:

  • i rapporti di lavoro subordinati,
  • le collaborazioni coordinate e continuative,
  • I rapporti di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 rispetto a cui sono previsti specifici obblighi di comunicazione,
  • Le professioni intellettuali oggetto di specifica disciplina di cui all’art. 2229 c.c. e le attività autonome assoggettate al regime IVA,
  • I rapporti intermediati da piattaforma digitale comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Per i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione si sarebbe dovuta effettuare entro i prossimi 7 giorni di calendario ossia entro il 18.01.2022.

Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione avviene mediante sms o posta elettronica e comunque con le modalità di cui all’art. 15, del decreto legislativo 81/2015 già in uso. Nel mentre, la comunicazione  potrà essere inviata tramite mail ad uno specifico indirizzo messo a disposizione da ciascun ispettorato territoriale. Si tratta di un indirizzo ordinario pertanto sarà opportuno conservarsi una copia della comunicazione effettuata.

Nella comunicazione andranno indicati i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la descrizione sintetica dell’attività, la data di inizio prestazione e il presumibile arco temporale entro cui si ritiene che l’opera si ultimi.

La comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

La Dott.ssa Rosanna Lacapra e Avv Eleonora Scurti restano a disposizione .