Anticorruzione, trasparenza negli ordini professionali dal 23 dicembre

Raffaele Cantone – Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione

Con la delibera 380/2016 , l’Anac aveva sospeso il termine del 31 marzo 2016 – indicato dall’Autorità stessa nell’adunanza del 7 gennaio – quale ultima data utile concessa agli ordini professionali per sanare le irregolarità riscontrate dai controlli a campione effettuati in relazione all’applicazione delle normative sulla trasparenza e anticorruzione.

Queste disposizioni sono da applicarsi anche agli ordini professionali in virtù prima degli orientamenti espressi dall’Autorità e poi confermati dal Dlgs 97/2016.

In concreto, la delibera 380/2016 aveva permesso agli ordini professionali di procrastinare l’adeguamento agli obblighi previsti dalle normative anticorruzione e trasparenza, così come richiesto all’Autorità in data 31 marzo 2016 con una nota formale a firma congiunta del Cup e della Rete delle professioni tecniche.

Le professioni si erano rivolte all’Anac per ottenere il differimento del termine fissato per il 31 marzo per l’adempimento degli obblighi, in particolare in relazione agli obblighi pubblicitari previsti dagli articoli 14 e 22 del Dlgs 33/2013, ritenuti particolarmente invasivi, tenuto conto che nella versione precedente al Dlgs 97/2016 per i componenti degli organi di indirizzo era prevista la pubblicazione dell’atto di nomina, del curriculum, dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, dei dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, degli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti, delle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado se gli interessati vi consentano.

In risposta alla richiesta, l’Autorità aveva ancorato il nuovo termine a quello previsto per l’entrata in vigore delle disposizioni correttive, questo in considerazione del fatto che gli organi di governo di enti pubblici (quali sono gli ordini professionali) risultano tenuti a pubblicare i dati richiesti dall’articolo 15 (gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, i compensi, comunque denominati) e non più quelli previsti dall’articolo 14.

Con il comunicato dello scorso 6 luglio , l’Anac, preso atto che l’articolo 42 del Dlgs 97/2016 ha previsto una moratoria concedendo ai soggetti tenuti al rispetto del decreto trasparenza di adeguarsi alle modifiche apportate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 97/2016, ha precisato che limitatamente agli ordini professionali il nuovo termine individuato con la delibera 380 del 6 aprile scorso per adempiere è da intendersi ulteriormente prorogato al 23 dicembre.

Mentre, per tutti gli altri soggetti, diversi dagli ordini professionali, obbligati al rispetto della normativa sulla trasparenza, l’attività di vigilanza dell’Anac avrà ad oggetto nel periodo transitorio fino al 23 dicembre gli obblighi di trasparenza non modificati dal Dlgs 97/2016.