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Torna il reato di falso in bilancio e la tenuità del fatto si applica alle non quotate

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Torna il reato di falso in bilancio e la tenuità del fatto si applica alle non quotate
In vigore da oggi il nuovo reato di falso in bilancio introdotto dalla legge n. 69 del 2015 che come si sa rivede l’impianto delle responsabilità penali in materia societaria.
(ILSOLE24ORE) – In particolare, gli articoli 9, 10 e 11 del provvedimento riformano la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio. Rispetto alla disciplina previgente, la riforma della legge 69 distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. Viene prevista inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell’illecito.
Il falso in bilancio in società non quotate – Nel dettaglio, l’articolo 9 della legge 69 riformula l’articolo 2621 del codice civile – la cui rubrica rimane inalterata – sul falso in bilancio in società non quotate. Prevede che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.
Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori). Nel nuovo articolo 2621 Cc, la condotta illecita consiste nell’esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d’ufficio (salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità). Stante il limite di pena, nelle indagini su tale delitto non sarà possibile disporre le intercettazioni.
Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile sono i seguenti: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell’articolo 2621); è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno “l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico” mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all’omissione di “informazioni” sostituito da quello all’omissione di “fatti materiali rilevanti” (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto l’elemento oggettivo ulteriore della “concreta” idoneità dell’azione o omissione ad indurre altri in errore.

Il riferimento dell’articolo 2621 del codice civile alle modalità del falso – ovvero al fatto che debba essere “concretamente idoneo a indurre altri in errore” – pare collegata alla scomparsa delle soglie di punibilità nonchè alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile ). Il falso in bilancio in società non quotate – articolo 2621 del codice civile 2621-bis e 2621-ter del codice civile
I fatti di lieve entità –

L’articolo 10 introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l’articolo 2621: gli articoli 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). Il primo disciplina l’ipotesi che il falso in bilancio di cui all’articolo 2621 sia costituito da fatti “di lieve entità”, salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto), viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga sanzione si applica – in base al secondo comma del nuovo articolo – anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 della legge fallimentare (Rd 267/1942). In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
La sanzione ridotta prevista per le specifiche tipologie di società più piccole costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l’applicabilità della relativa sanzione.
I fatti di lieve entità – La non tenuità dell’illecito – Il nuovo articolo 2621-ter del codice civile prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità dell’illecito, il giudice valuti, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

La disposizione introdotta dall’articolo 2621-ter deroga, quindi, ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall’articolo 131-bis del codice penale. Occorre valutare quali siano gli effetti del nuovo obbligo per il giudice di valutare “in modo prevalente” l’entità del danno, rispetto agli altri profili indicati dall’articolo 131-bis Cp (es. le modalità della condotta). In base agli articoli 2621, 2621-bis e 2621-ter del Cc, pertanto, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potrà avere: a) l’applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni; b) l’applicazione della pena da sei mesi a tre anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori proporzioni; c) la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull’entità del danno.
La non tenuità dell’illecito – articolo 131-bis del codice penale Le false comunicazioni – L’articolo 11 della legge 69 modifica l’articolo 2622 del codice civile , attualmente relativo alla “fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”. Tale fattispecie viene sostituita dal delitto di “false comunicazioni sociali delle società quotate”, individuate dal nuovo articolo 2622, primo comma, come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della Ue. L’aumento della pena, nel massimo, da quattro ad otto anni previsto dalla nuova fattispecie rende possibile nelle relative indagini l’uso delle intercettazioni.
Anche qui, i soggetti attivi del reato sono gli stessi di cui all’attuale articolo 2622 ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, con la differenza che qui si tratta di ruoli ricoperti in società quotate. Le false comunicazioni – articolo 2622 del codice civile La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell’esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società.
I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate di cui articolo 2622, primo comma, del codice civile – che parzialmente coincidono con quelli di cui all’articolo 2621 – sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché (come ora) di danno; scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni); scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità (previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622); è anche qui modificato il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno “l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico” mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all’omissione di “informazioni”, sostituito da quello all’omissione di “fatti materiali rilevanti” (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto, come nell’articolo 2621, l’elemento oggettivo ulteriore della “concreta” idoneità dell’azione o omissione ad indurre altri in errore.
La responsabilità amministrativa delle società –
Infine, l’articolo 12 modifica l’articolo 25-ter del decreto legislativo 231 del 2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari. La disposizione interviene sui criteri soggettivi di imputazione della responsabilità e sull’applicazione delle sanzioni pecuniarie alle società (per quote).
La norma, nella formulazione prima vigente, limitava per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto a soggetti che ricoprono specifici ruoli nella compagine organizzativa dell’ente (amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza).
Tale limitazione viene ora superata dalla soppressione del riferimento ai citati ruoli di vertice. In ragione del descritto ripristino di fattispecie penali in tema di cosiddetto falso in bilancio, le successive modifiche dell’articolo 12 riguardano, da un lato, l’introduzione del riferimento al reato di “delitto di false comunicazioni sociali” di cui all’articolo 2621 del codice civile e, dall’altro, l’elevazione del limite massimo edittale della relativa sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento quote, nonché l’introduzione della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote per il falso in bilancio di lieve entità. Con l’introduzione del nuovo delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate è prevista la sanzione a carico della società da quattrocento a seicento quote.

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