Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Modifiche al D.M. 12 maggio 2021 e Smart working – Differimento ulteriore dei termini

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Mobiliy manager

Con decreto interministeriale 16 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022, sono state apportate al decreto ministeriale 12 maggio 2021, che istituisce la figura del Mobiliy manager, le seguenti modificazioni:

  • In caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento (periodo aggiunto all’art. 3, comma 2);
  • I comuni di cui  all’art.  5,  comma  3  individuano  il mobility manager d’area tra il personale in ruolo del comune, di  una sua società partecipata o  dell’agenzia  della  mobilità  avente  i seguenti requisiti: possesso  di  un’elevata  e  riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore  della mobilita’ sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente (art. 7, nuovo comma 2 che sostituisce il precedente);
  • Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, individuano il mobility manager aziendale  tra  il  personale  di ruolo avente i seguenti requisiti: possesso  di  un’elevata  e  riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore  della mobilita’ sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente. (comma 2 bis aggiunto all’art. 7);

Nei limiti di quanto previsto  dall’art.  9,  comma  2 (che prevede come le  amministrazioni  pubbliche  debbono provvedere all’attuazione  del decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica),  ai mobility managers d’area e ai mobility managers  aziendali  che svolgono la  propria  attività  presso  o  in  favore  di  pubbliche amministrazioni può essere riconosciuto il rimborso delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attività di cui  al  presente  decreto,  debitamente  documentate   e   approvate dall’amministrazione (periodo aggiunto all’art. 9, comma 3).

Smart working

Il Ministero del Lavoro con un comunicato ufficiale ha differito ancora una volta i termini per l’invio della comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di smart working,  posticipando ulteriormente, così,  alla data del 1° gennaio 2023. Si aggiunga che dal 15 dicembre 2022  sarà attiva una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile  che avverrà tramite un applicativo informatico con cui si ottempererà a tali obblighi in modo più celere. Tale differimento riguarda ovviamente le comunicazioni aventi per oggetto periodi di smart working che vanno oltre il 31.12.2022 per i quali sia stato stipulato l’accordo individuale con il lavoratore. Per i rapporti che terminano entro questa data e per i quali non sia stato stipulato l’accordo individuale, si applicano le modalità comunicative relative alla normativa emergenziale.

Si rimane a disposizione.

Cordiali saluti

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