Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

GOVERNO CLINICO: ECCO LA BOZZA DI PARERE ALL’ESAME DEI GOVERNATORI

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 Governo clinico: ecco la bozza di parere all’esame dei governatori
«Il provvedimento, pur enunciando l’autonomia delle Regioni e Pa, ne restringe di fatto gli spazi, individuando una organizzazione di dettaglio in materie che sono già state oggetto di specifici provvedimenti da parte di molte Regioni: in proposito occorrerebbe comunque prevedere una clausola di cedevolezza a favore di quelle Regioni e Pa che hanno già normato in materia». E’ questa la norma di cedevolezza che la commissione Salute delle Regioni propone – nella bozza di parere sul provvedimento che questa mattina sarà esaminta dai governatori – di inserire nel testo del Ddl sul governo clinico.

Il resto del parere – che questo sito è in grado di anticipare in esclusiva – segue la falsariga del parere già ipotizzato due settimane fa, ma senza delineare una bocciatura secca. Solo che si chiede, visto che in commissione Affari sociali alla Camera l’iter è da ritenersi concluso, che le osservazioni delle Regioni siano prese in considerazione in vista della discussione in aula del Ddl.

Ora a decidere cosa e come cambiare del parere degli assessori e in che modo formalizzare la posizione ai parlamentari (parere, lettera ecc.) saranno i governatori che ne discutono questa mattina in conferenza dei presidenti.

Le criticità maggiori rilevate in commissione salute sono cinque:

– la competenza sulla disciplina (e la nomina) del Collegio di direzione è stata affidata dal Dlgs 502!1992 alle Regioni e questo organo ha un ruolo di partecipazione e non di condizionamento delle scelte del direttore generale;

– la scelta dei primari da una terna proprosta al Dg è in contrasto con la normativa in vigore che prevede l’individuazione all’interno di una lista di candidati da parte del Dg, per riaffermare e sostenere il rapporto fiduciario che si stabilisce nel momento del conferimento dell’incarico e nei suoi successivi, eventuali, rinnovi;

– il testo non fa più riferimento all’esclusività di rapporto di lavoro per la copertura di incarichi di direzione delle Unità operative complesse, «minando alla base il principio di appartenenza»;

– il principio fondamentale della libertà e dell’autonomia del medico e dei professionisti sanitari deve essere comunque ricondotto alle scelte di programmazione aziendale stabilite dalla direzione generale e definite consensualmente negli accordi di budget;

– perplessità per l’aumento automatico dell’età per il collocamento a riposo dei medici a sessantasette anni, con una possibile estensione, solo su richiesta dell’interessato, di ulteriori tre anni: sarebbe una disposizione in contrasto con la normativa prevista dalla legge 214/2011 (di conversione del Dl 201).

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