Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

FINANZIARIA 2013:AGEVOLAZIONI FISCALI AL COSTO DEL LAVORO NONCHE’ PER DONNE E GIOVANI

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 Articolo 2 – Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

 1 – bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse.

1 – ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.

2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Giovani e donne, agevolazioni (articolo 2, commi 1-bis e 1-ter). Si aggiungono i commi 1-bis e 1-ter.

In particolare, al fine di coordinare il nuovo regime di deducibilità dell’Irap con quello di cui all’articolo 6 del Dl 185/2008, il nuovo comma 1-bis elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato. La deducibilità dell’Irap ai fini Ires e Irpef per una quota pari al 10 per cento (di cui al richiamato articolo 6) resta quindi applicabile – a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 1-ter) – alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.

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