Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

IMPRENDITORIA FEMMINILE:LA LEGGE 215/92

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La Legge 215 92 stabilisce i criteri per il finanziamento agevolato dell’imprenditoria femminile. Vi forniamo una guida pratica su come funziona la normativa e su chi può beneficiare delle agevolazioni previste, mentre a fondo pagina riportiamo anche il testo integrale della Legge 215 92.

Legge 215 92 – Che Cos’è
La legge 215 92 è lo strumento di agevolazione attraverso il quale il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione dell’imprenditoria femminile risorse sotto forma di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato. Questa legge ha subito continui aggiornamenti nel corso degli anni, attraverso diversi strumenti normativi. Il Dpr 314 del 2000 e la Circolare esplicativa del marzo 2001 indicano le procedure per ottenere i finanziamenti. Con il D.Lgs 198/2006 è stato inoltre introdotto il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246: gli articoli 52-54 del Codice prevedono la possibilità di nuove agevolazioni a imprese femminili. Con l’approvazione della Legge 247/2007, il Parlamento ha delegato il Governo a un complessivo riordino della materia.

Legge 215 92 – Come Funziona
La legge 215 92 prevede periodicamente l’uscita di un bando, che contiene anche le indicazioni che regolano il sistema di erogazione dei finanziamenti: di norma è possibile presentare la domanda di contributo in un determinato periodo di tempo, e tale domanda entra in graduatoria con le altre domande presentate in quel periodo di tempo. Le graduatorie sono stilate sulla base di parametri quali occupazione, partecipazione femminile all’impresa, programmi finalizzati al commercio elettronico e certificazioni ambientali e di qualità: il Decreto 25 Novembre 2005 individua i limiti di accesso alle agevolazioni in favore dell’imprenditoria femminile, specificando i criteri utilizzati per la compilazione delle graduatorie. Per richiedere i finanziamenti ex Legge 215 92 è necessario preparare un Business Plan (descrittivo e finanziario), che deve essere presentato agli organi della Regione competente per territorio, al termine della quale si otterrà o meno il decreto di concessione del finanziamento. Generalmente occorrono circa 90 giorni per conoscere la graduatoria, e altri 30 per la comunicazione ufficiale dei provvedimenti a favore delle imprese. Per ulteriori informazioni e per conoscere l’esistenza di bandi ex Legge 215 92 in essere, è possibile accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione Servizi > Incentivi per l’imprenditorialità femminile, oppure, secondo la vostra posizione geografica, ai portali regionali competenti, alcuni dei quali li trovate nella nostra pagina Finanziamenti Imprenditoria Femminile. Link utili circa il rapporto donna e impresa, infine, anche sulla pagina dedicata ai prestiti imprenditoria femminile di Info-prestiti.org.

Legge 215 92 – Beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni le imprese individuali, cooperative, società di persone e società di capitali aventi i seguenti requisiti:
1. criteri di individuazione rispetto al tipo di impresa:
– meno di 50 dipendenti;
– fatturato inferiore a 7ML di Euro o stato patrimoniale inferiore a 5 ml di Euro;
– non partecipate per il 25% o più da un’impresa di dimensioni superiori.
2. criteri di individuazione rispetto alla gestione:
– imprese individuali: il titolare deve essere donna;
– società di persone e per le cooperative: occorre una maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% dei soci;
– società di capitali: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno 2/3 da donne.
I suddetti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell’agevolazione, pena la revoca dell’agevolazione stessa.

Legge 215 92: i Progetti Finanziabili
Le tipologie di progetti ammessi al finanziamento dalla legge 215 92 sono:
– Avvio di attività imprenditoriale;
– Rilevamento di attività preesistente;
– Realizzazione di progetti aziendali innovativi: innovazione di prodotto, di tipo tecnologico od organizzativo, ampliamento e ammodernamento dell’attività esercitata;
– Acquisizione dei servizi reali in grado di aumentare la produttività, apportare innovazione organizzativa, favorire il trasferimento di tecnologie e la ricerca di nuovi sbocchi di mercato.

Legge 215 92: gli Investimenti Finanziabili
Le spese ammesse dalla legge 215 sono:
– Impianti generali, comprese l’impianto elettrico, antifurto, riscaldamento, ecc.;
– Macchinari e attrezzature; tra essi rientrano anche gli impianti specifici di produzione, compresi gli arredi connessi allo svolgimento delle attività e le strutture;
– Brevetti;
– Software;
– Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% delle voci di spesa relative ai primi due punti.
L’ammontare del contributo concesso in forza della legge 215 92 dipende da vari fattori, tra cui il tipo di investimento che si vuole effettuare ma anche la regione in cui si realizza il progetto. La copertura può variare dal 50% all’80% delle spese totali sostenute.

Legge 215 92: Settori Agevolati
Hanno diritto a richiedere un finanziamento ex Legge 215 92 le aziende dei settori: manifatturiero e assimilati, commercio, turismo, servizi, agricoltura e, con alcune limitazioni dovute alla normativa comunitaria, i settori delle produzioni siderurgiche, costruzioni e riparazioni navali, industria automobilistica, produzione di fibre sintetiche, industrie alimentari, industrie delle bevande e del tabacco. Non ci sono limitazioni geografiche: sono ammesse richieste di finanziamento provenienti dall’intero territorio nazionale. Se il vostro progetto di azienda non rientra nei settori compresi dalla 215 92 o da altri dispositivi specifici per lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile, potete accedere sul nostro portale alle informazioni relative ad altri strumenti normativi che prevedono contributi e agevolazioni all’impresa. Fra queste citiamo la Legge 488 92 per le imprese delle aree svantaggiate; la Legge 266 97 per le Pmi operanti nelle aree periferiche delle grandi città; la Legge Sabatini per il rinnovo dei macchinari aziendali destinati alla produzione. Cliccando sulla pagina Finanziamenti Imprese, infine, avrete una panoraminca dei siti istituzionali che informano sui bandi e le opportunità di finanziamenti pubblici alle Pmi.

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215
Azioni positive per l’imprenditoria femminile.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)
Testo vigente a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R 28-07-2000, n. 314

Art. 1
Principi generali.
1. La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
a. favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b. promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c. agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d. favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e. promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

Art. 2
Beneficiari
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a. le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché , le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura del commercio, del turismo e dei servizi;
b. le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne

Art. 3.
Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
1. E’ istituito il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, di seguito denominato Fondo, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

Art.4
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l’acquisizione di servizi reali.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3, ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:
a. contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché, per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b. contributi per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché, per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.

Art.5.
Abrogato
Art. 6
Abrogato
Art.7
Abrogato
Art. 8
Abrogato
D.M. 215
Art. 9
Abrogato
Art.10
Comitato per l’imprenditoria femminile
1. Presso il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato è istituito il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, dal Ministero del tesoro, o da loro delegati; da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’industria ,del commercio e dell’artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carico tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l’adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli eventi previsti dalla legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l’informazione imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e l’artigianato di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.

Art.11 .
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

Art.12
Iniziative delle regioni
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché, le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché, la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolida esperienza in materia e che siano presenti sull’intero territorio regionale.

Art.13
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l’anno 1992, lire dieci miliardi per l’anno 1993 e dieci miliardi per l’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento interventi vari nel campo sociale ( Imprenditorialità femminile).
2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

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