Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Appropriatezza, meno paletti per i medici

219

foto_aforp_medici1
Archiviato l’ok in conferenza stato-regioni alle coperture per il 2016 dei nuovi livelli essenziali di assistenza, si concretizza un accordo tra Ministero della Salute e Fnomceo per sostituire il decreto appropriatezza – che indica le prestazioni specialistiche e diagnostiche a carico del servizio sanitario nazionale – con norme meno cogenti per i medici.

Nel testo del Dpcm sui Lea di prossima emanazione, destinato ad abrogare il nomenclatore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale del ’96 ed il “Decreto Appropriatezza” del 9 dicembre 2015, le prestazioni per i quali i medici possono prescrivere restano, ma quelle assoggettate a “condizioni di erogabilità” scendono da circa 200 a poche unità. Le altre prestazioni diventano soggette a indicazioni meno stringenti.

Ad esempio, la norma che chiede che il medico prescriva il colesterolo ogni 5 anni in assenza di fattori di rischio dopo lo screening dei 40 anni diventerà un’indicazione di appropriatezza, così come le ex condizioni per gli esami ematochimici; e persino le prescrizioni di Tc e Rmn saranno soggette a sole indicazioni di appropriatezza. Restano soggetti a condizioni di erogabilità i test genetici e il gruppo sanguigno (limitato alle trasfusioni e a particolari situazioni) nonché la radioterapia stereotassica e poco altro; anche la prescrizione di esami allergologici viene legata, nel nuovo testo, a sole indicazioni di appropriatezza.

Non è che torni tutto come prima, come vedremo, ma – nello spirito della circolare che il 25 marzo sospese le sanzioni ai medici – l’autonomia prescrittiva appare preservata, fermo restando che le regioni devono ri-accordarsi tra loro e possono anche decidere insieme percorsi per ritrasformare le indicazioni in condizioni di erogabilità. Ne parliamo con Guido Marinoni segretario Fimmg Bergamo ma anche testimone in Fnomceo del dialogo tra Federazione degli Ordini e Ministero che ha portato a rivedere il decreto appropriatezza.

Dottor Marinoni, che differenza operativa c’è tra condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza per il medico che prescrive?
Le “condizioni di erogabilità” sono fissate per i casi in cui il rimborso del Servizio sanitario nazionale è limitato a specifiche situazioni. Qui il medico deve inserire in ricetta, oltre al quesito diagnostico, una nota che rivela che il paziente risponde alla situazione richiesta per l’erogazione della prestazione a carico Ssn. Per le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, che richiamano il medico al rispetto della medicina basata sulle evidenze scientifiche, non si entra nel merito della singola prescrizione. E perché ne sia ottenuto il rispetto è sufficiente che il medico scriva nella ricetta il solo quesito diagnostico».

Quindi tutto torna come prima del decreto appropriatezza?
È chiaro che ci saranno nei contratti e nelle convenzioni dispositivi dove si afferma che il medico potrebbe essere valutato in relazione a quanto ha prescritto. Uno non può mettersi a prescrivere Rmn al ginocchio “industrialmente” e fuori da indicazioni Ebm. Tuttavia si prende atto che è difficile disquisire con precisione chirurgica quale situazione clinica è indicata perché si prescriva un certo esame a carico Ssn e quale no. Inoltre il medico sarà controllato da chi è in grado di entrare nel merito della sua prescrizione e non dall’operatore amministrativo.

Esiste una garanzia che i controlli sul medico li faccia un medico?
È sottesa nella misura in cui le indicazioni sul testo di questo Dpcm sui Lea ora all’esame del tavolo tecnico di lavoro Fnomceo-Ministero affermano che per le indicazioni di appropriatezza il medico non è vincolato nei casi singoli e non è vincolato a riportare il numero di nota limitativa per questo o quell’esame.

Comments are closed.