Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Asl, niente rimborso per le strutture accreditate se manca il contratto

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Nel sistema di accreditamento provvisorio, nessuna erogazione di prestazione sanitaria coperta dalla finanza pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e in mancanza di uno specifico rapporto contrattuale. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Napoli, sezione 3 bis, con la sentenza del 15 luglio 2015 n. 3231 , accogliendo il ricorso di una Asl campana contro la condanna a pagare 206mila euro a una Srl per prestazioni rese nel gennaio 2005 in regime di convenzione. La mancanza del contratto, infatti, «impedisce di individuare il volume e la tipologia delle prestazioni erogabili e, di conseguenza, esclude la possibilità di far valere la pretesa al pagamento dell’importo contabilizzato».

Le motivazioni della sentenza – In base alla legge 449/97, spiega la sentenza, «le regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione». E il Dlgs 502/92 dispone che «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali». Di conseguenza, l’acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell’amministrazione pubblica «presuppone la stipulazione di un accordo contrattuale, in mancanza del quale l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale, talché la struttura sanitaria che voglia operare nell’ambito di questo ha l’onere non soltanto di conseguire l’accreditamento ma anche di stipulare l’accordo contrattuale».

La sottoscrzione di contratti della Asl – Tornando al caso specifico, le delibere regionali nn. 1272/03 e 2451/03 (prodotte in giudizio) hanno espressamente previsto che la remunerazione delle prestazioni da parte della Asl è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico contratto. Dunque, l’Azienda sanitaria, per dare attuazione al provvedimento regionale in materia di tetti di spesa, «è tenuta a sottoscrivere con le singole strutture i contratti applicativi dei protocolli d’intesa», e contestualmente «a cessare la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate che non siano addivenute alla stipulazione di tali contratti, costituenti in effetti il presupposto fondamentale e indefettibile per l’esigibilità dei crediti in questione».
Siccome nel caso affrontato non risulta che il centro abbia sottoscritto con l’Asl appellante alcun contratto (il contratto agli atti riguarda il 2003), «il centro non può pretendere, con l’azione di natura lato sensu contrattuale proposta, il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni rese nel 2005 a favore di assistiti dal servizio sanitario nazionale per il solo fatto di averle rese nella qualità di soggetto provvisoriamente accreditato».

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