Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

SANITA’:CONSULTA BOCCIA TRE ARTICOLI DI LEGGE REGIONE PUGLIA

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 (ANSA) – BARI, 13 NOV – La Regione non può bloccare le quote sul prezzo dei farmaci spettanti ad aziende produttrici, grossisti e farmacisti, né può abbassare ulteriormente il quorum di abitanti nei piccoli comuni per far aprire nuove farmacie; inoltre i dirigenti di Asl, aziende ospedaliere e istituti di ricerca e cura, giunti ai limiti di età, non possono automaticamente conservare l’incarico sino alla scadenza del mandato.
Lo ha deciso la Corte costituzionale dichiarando illegittimi gli articoli 8, 14 e 17 della legge n.19 del 2 luglio 2008 della Regione Puglia (‘Disposizioni regionali urgentì). La Consulta ha accolto il ricorso promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri e ha dichiarato inammissibili gli interventi di Federfarma nazionale e Federfarma Puglia.
Gli articoli di legge riguardavano l’immodificabilità delle quote sul prezzo dei farmaci spettanti ad aziende produttrici, grossisti e farmacisti (art.8), l’abbassamento del quorum di abitanti per consentire l’apertura di farmacie nei comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti (art.14) e la proroga in servizio sino a scadenza del mandato di direttori generali, amministrativi e sanitari di Asl, aziende ospedaliere e Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, anche se abbiano raggiunto il limite di età.

La disposizione contenuta nell’art.14, peraltro, era finita nel calderone delle inchieste sulla sanità pugliese aperte dalla Procura di Bari. Il pm Desiré Digeronimo aveva fatto acquisire in agosto copia della legge per verificare se in questo modo fosse stata favorita illecitamente l’apertura di nuove farmacie. Il primo comma dell’art.14 delle legge 19/2008 modificava, infatti, i parametri per autorizzare l’istituzione di nuove farmacie, stabilendo, come criterio demografico, che nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ci debba essere una farmacia ogni 3.500 abitanti, rispetto ai 5.000 abitanti fissati dalla legge nazionale n.475 del 2 aprile 1968, chiamata ‘riforma Mariotti’. (ANSA).

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